Decreto del Presidente della Repubblica
(approvato dal CdM del 27 agosto 1999)

ASSUNZIONI NELLA SCUOLA

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che il Ministero della Pubblica Istruzione, per le proprie finalitą istituzionali, ha esigenze del tutto peculiari e specifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26 agosto 1999 in corso di perfezionamento, previsto dall'articolo 22, comma 3/bis, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla previsione di criteri, modalitą e termini differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola;

Vista la richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione in data 19 luglio 1999 relativa alle assunzioni di personale nel settore della scuola per l'anno scolastico 1999/2000;

DECRETA

Art. 1

1. Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, al Ministero della Pubblica Istruzione č assegnato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, un contingente non superiore a 24.500 unitą, da ripartire con decreto ministeriale, tra i singoli Provveditorati agli Studi in coerenza con gli specifici obiettivi di riduzione programmata previsti per il settore della scuola.



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