Nota MPI 1 settembre 1999

Prot. n. 34/MP

Oggetto: Trasmissione del D.M. n.207 del 30 agosto 1999 concernente la programmazione delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’anno scolastico 1999-2000 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

Si trasmette, in allegato alla presente, il testo del Decreto Ministeriale in oggetto.

Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento medesimo, unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge.

Al fine di consentire alle SS.LL. di procedere alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, si trasmettono anche le opportune istruzioni di carattere operativo, allegate alla presente e redatte, distintamente, in relazione alle categorie di personale interessato

Si richiama, altresì, l’attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico diramate negli anni precedenti, con particolare riguardo alle C.M. 30 luglio 1998, n. 337 e 10 settembre 1998, n. 384.


Decreto Ministeriale 30 agosto 1999, n. 207

Disposizioni sulla programmazione delle assunzioni  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale direttivo, docente, educativo e a.t.a. anno scolastico 1999-2000

 

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", in particolare l’art.39 che stabilisce la programmazione triennale delle assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto Interministeriale del 24 luglio 1998, n. 330;

Visto il Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331;

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", in particolare l’art.22, comma 3 bis, che estende la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3, della legge 449/97 alla generalità delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;

Visto il Decreto Ministeriale del 6 agosto 1999, n. 200 con cui sono ridefiniti gli organici del personale della scuola per l’anno scolastico 1999-2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 1999 con il quale vengono stabiliti i criteri generali per le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola per l’anno scolastico 1999-2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1999 che, su proposta del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e del Ministro per la Funzione Pubblica autorizza le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola, per l’anno scolastico 1999-2000 nel numero complessivo di ventiquattromilacinquecento.

 

D E C R E T A

 

Articolo 1

1.1 Il contingente provinciale di cattedre e posti su cui possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 1999-2000 è determinato nella misura indicata nell’allegata tabella.

Articolo 2

1. La distribuzione tra gradi di scuola e ruoli, per il personale docente ed educativo, è definita con riferimento alle aliquote percentuali delle assunzioni realizzate nel decorso anno scolastico rispetto alle disponibilità di posti, rapportata al numero di assunzioni autorizzate per il corrente anno. I Provveditori agli studi, ferma restando la consistenza complessiva del numero di posti assegnato, potranno, ove se ne ravvisi la necessità, operare compensazioni tra i diversi ruoli, gradi e classi di concorso.

2. Nell’ambito di tale consistenza complessiva, le assunzioni avranno luogo, prioritariamente, per i docenti destinatari dell’art.12 della legge 3 maggio 1999, n.124 (vincitori dei concorsi per esami e titoli, le cui graduatorie, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, hanno conservato validità ai fini del recupero delle cattedre e posti accantonati al 1° settembre 1992, fino alla concorrenza del numero dei posti accantonati), che saranno assunti, anche in soprannumero, sulla propria classe di concorso.

3. Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al personale di cui al precedente comma, le assunzioni avverranno sui posti che risultano disponibili per l’intero anno scolastico dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato Nazionale nell’ordine da esso stabilito.

4. Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie del concorso per esami e titoli - la cui vigenza è stata prorogata dalla legge 124/99 fino all’entrata in vigore della graduatoria del successivo, corrispondente concorso - e le graduatorie permanenti, nelle quali la medesima legge ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli.

5. Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all’art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.

6. Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria. Il predetto personale non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

Articolo 3

1. Il contingente provinciale di posti su cui possono essere disposte le assunzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è contenuto nella consistenza numerica complessiva provinciale, nella misura indicata nell’allegata tabella, salvo l’accantonamento di posti destinati a concorsi riservati al personale dell’area professionale inferiore già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Nel limite del numero attribuito al suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate solo sui posti che risultino disponibili per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.

3. Per quanto riguarda il profilo professionale di "responsabile amministrativo" le assunzioni verranno ripartite al 50% tra la graduatoria del concorso per titoli ed esami, vigente a norma delle disposizioni sopra richiamate, e la graduatoria permanente ( risultante dalla vigente graduatoria del concorso per soli titoli ai sensi della sopra citata legge n.124/99).

4. Per gli altri profili professionali le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti scaturenti dalle precedenti graduatorie del concorso per soli titoli.
Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1^ settembre 1999 va assegnata una sede provvisoria. Le condizioni per la mobilità a domanda negli anni scolastici successivi saranno definite in sede di contrattazione collettiva nazionale decentrata.

 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.


Contingente massimo provinciale e regionale di nomine da disporre per l'a.s. 1999/2000

Province

Totale contingente

Alessandria

184

Asti

66

Biella

162

Cuneo

338

Novara

203

Torino

1.001

Verbano Cusio Ossola

74

Vercelli

89

Totale Piemonte

2.117

Bergamo

622

Brescia

637

Como

292

Cremona

130

Lecco

140

Lodi

86

Mantova

106

Milano

1.716

Pavia

170

Sondrio

86

Varese

348

Totale Lombardia

4.333

Belluno

91

Padova

336

Rovigo

80

Treviso

367

Venezia

225

Verona

325

Vicenza

579

Totale Veneto

2.003

Gorizia

88

Pordenone

142

Trieste

171

Udine

212

Totale Friuli

613

Genova

385

Imperia

106

La Spezia

67

Savona

82

Totale Liguria

640

Bologna

412

Ferrara

120

Forli'

124

Modena

471

Parma

185

Piacenza

133

Ravenna

175

Reggio Emilia

223

Rimini

137

Totale Emilia Romagna

1.980

Arezzo

133

Firenze

355

Grosseto

66

Livorno

74

Lucca

102

Massa Carrara

90

Pisa

88

Pistoia

127

Prato

149

Siena

131

Totale Toscana

1.315

Perugia

158

Terni

53

Totale Umbria

211

Ancona

114

Ascoli Piceno

177

Macerata

130

Pesaro E Urbino

133

Totale Marche

554

Frosinone

164

Latina

255

Rieti

63

Roma

1.686

Viterbo

91

Totale Lazio

2.259

Chieti

158

L'Aquila

131

Pescara

125

Teramo

96

Totale Abruzzo

510

Campobasso

146

Isernia

28

Totale Molise

174

Avellino

98

Benevento

56

Caserta

272

Napoli

1.543

Salerno

272

Totale Campania

2.241

Bari

958

Brindisi

230

Foggia

369

Lecce

193

Taranto

278

Totale Puglia

2.028

Matera

91

Potenza

149

Totale Basilicata

240

Catanzaro

66

Cosenza

131

Crotone

46

Reggio Calabria

174

Vibo Valentia

58

Totale Calabria

475

Agrigento

53

Caltanissetta

125

Catania

572

Enna

88

Messina

118

Palermo

567

Ragusa

183

Siracusa

153

Trapani

128

Totale Sicilia

1.987

Cagliari

402

Nuoro

147

Oristano

51

Sassari

220

Totale Sardegna

820

Totale complessivo

24.500


Allegato A

 

Personale docente ed educativo

A.1 Come indicato nel decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.207, le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 1999-2000 sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli per ogni grado di scuola già vigenti nello scorso anno scolastico, la cui validità è stata riconosciuta, dalla legge n.124/99, fino alla entrata in vigore della graduatoria del successivo concorso corrispondente, e quelle vigenti del concorso per soli titoli trasformate, dalla medesima norma, in graduatorie permanenti.

A.2 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale viene fissata, in modo tassativo, direttamente dal Ministero della pubblica istruzione che la comunica, tramite il Sistema Informativo, ai Provveditori agli studi.

Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi gradi di scuola nonché a fornire ai Provveditori un’ipotesi di suddivisione tra le diverse classi di concorso del contingente riferito alla scuola secondaria di I^ e II^ grado.

I Provveditori potranno operare le compensazioni tra i diversi ruoli, gradi e classi di concorso, ove se ne ravvisi la necessità, sempre nel limite della consistenza complessiva assegnata.

A.3 Sempre nel rispetto del numero tassativo di posti assegnato i Provveditori agli studi procederanno all’assunzione dei docenti destinatari del disposto di cui all’art.10 della legge 124/99 nei limiti dei posti per gli stessi accantonati e di tutti i docenti beneficiari del disposto di cui all’art.12 della citata legge 124/99, questi ultimi anche in soprannumero, sulla classe di concorso di appartenenza.

A.4 Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al personale di cui al precedente comma, i Provveditori agli studi daranno luogo a tutte le operazioni di utilizzazione previste dal Contratto Collettivo Decentrato Nazionale. Successivamente, avendo provveduto alle eventuali compensazioni, potranno procedere alle nuove assunzioni.

A.5 Il numero dei posti che risulterà disponibile al termine delle succitate operazioni e che possono essere conferiti per le assunzioni, verrà ripartito a metà tra il concorso per esami e titoli e le graduatorie permanenti.

A.6 Sul numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno, prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270, e successivamente per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all’art.8 bis legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si procede allo scorrimento della graduatoria permanente solo dopo esaurimento delle suindicate graduatorie. Ad ogni buon fine si rinvia per la successione delle operazioni da adottare alle disposizioni già impartite in materia con C.M.n.205 del 9 agosto 1999, prot.11583 della Direzione Generale istruzione secondaria di primo grado-Div.III

A.7 Ove il numero di posti, di cui ai commi precedenti risulti dispari, troverà applicazione il principio dell’alternanza, nel senso che l’arrotondamento per eccesso riguarderà la tipologia di aspiranti che nell’ultimo anno scolastico in cui si è verificata analoga situazione, ha conseguito un arrotondamento per difetto.
A norma dell’art.461 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, non si dà luogo a spostamenti di personale docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, pertanto, dopo tale data, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che venisse individuato come destinatario di nuovo contratto di lavoro in altra provincia, in altro ruolo o in altra classe di concorso non potrà spostarsi, relativamente all’anno in corso ma solo dall’anno scolastico successivo. Lo stesso principio si applica anche al personale docente, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. Il personale docente appartenente a tale seconda categoria raggiungerà la sede indicata nel contratto a tempo indeterminato il 1^ luglio 2000.

A.8 Per quanto non previsto nel presente allegato si rinvia alle disposizioni impartite con la C.M.n.240 del 4 agosto 1993, anche per quanto concerne l’assegnazione sui posti di sostegno della scuola secondaria di II^ grado.
Per il personale docente, destinatario di nomina su posto di sostegno rimane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

A.9 I Provveditori agli studi consentiranno a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli la presentazione immediata e, comunque, in tempo utile rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato da disporre per l’anno scolastico 1999-2000, dei diplomi di specializzazione, o della relativa autocertificazione secondo le vigenti disposizioni in materia, richiesti per la nomina sui posti di tipologia speciale delle scuole materne ed elementari e sui posti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi.
Per l’aggiornamento, o nel caso della scuola elementare, la costituzione, ex novo, degli elenchi già formati a seguito delle disposizioni dettate con O.M.n.230/92, prorogate con O.M.n.258/93, così come per le modalità di utilizzazione degli stessi, si richiamano, per quanto compatibili, le analoghe disposizioni diramate con O.M.n.347 del 18 luglio 1996 per il concorso a cattedre per soli titoli.


Allegato B

 

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

B.1. La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è fissata, dal Ministero della Pubblica Istruzione che la comunica ai Provveditori agli studi tramite il Sistema Informativo.
Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire tale consistenza tra i diversi profili professionali. I Provveditori potranno operare compensazioni tra i diversi profili e aree professionali di cui alla tabella C annessa al CCNL del 26 maggio 1999, ove se ne ravvisi la necessità, sempre nel limite della consistenza complessiva.

B.2. Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a ciascuna area e/o profilo professionale, può essere incrementato o diminuito - fatta salva la consistenza complessiva di cui al comma B.1 - direttamente dai Provveditori agli studi mediante la tempestiva effettuazione delle rettifiche dei trasferimenti, in particolare quelle che comportano trasferimenti interprovinciali, e può essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all’acquisizione dei dati da parte del Sistema informativo (ad esempio: posti resisi disponibili per nomina in altro profilo).

B.3. Per ciascun profilo professionale i Provveditori agli studi procedono preliminarmente alle eventuali riammissioni in servizio ed ai passaggi ex art. 200 T.U. n. 3/57, da disporre in numero non superiore al 10% delle disponibilità.

B.4. Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli studi effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione previste dal Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.

B.5. Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre 1999 va assegnata una sede provvisoria. L’assegnazione della sede definitiva avviene nel corso delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2000/2001

B.6. In caso di contrazione del numero di posti, la riduzione complessiva è ripartita fra le diverse procedure concorsuali, secondo le percentuali fissate dalla legge.

B.7. Nessuna riduzione deve, invece, essere apportata ai posti accantonati per le assunzioni ai sensi dell’art.556 del decreto legislativo n.297/94, salvo che i posti in diminuzione non superino il numero di quelli accantonati per i concorsi ordinari e riservati. In tal caso, per la parte di posti in decremento che ecceda quelli accantonati per i concorsi, si procede ad una riduzione delle disponibilità per le assunzioni obbligatorie senza concorso mediante ripartizione del decremento, in proporzione alle rispettive aliquote fissate dalla legge.

B.8. Responsabili amministrativi

I posti di responsabile amministrativo destinati ai concorsi riservati e accantonati fino all’a.s. 1998/99 sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi riservati, indetta ai sensi dell’O.M. 6 aprile 1995,n.117; tali graduatorie sono divenute permanenti a seguito del disposto dell’art.6, commi 9 e 10 della legge 3 maggio 1999, n.124.
Dal numero dei posti disponibili per l’a.s. 1999/2000, determinato come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli studi detraggono la percentuale del 30% da attribuire per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso.
Il rimanente 70% verrà a sua volta ripartito nella misura del 50% tra i concorsi per esami e titoli e concorsi per soli titoli secondo le disposizioni di cui all’art. 551 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dall’art.6 della legge n.124/99.

B.9. Assistenti amministrativi ed equiparati

I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, destinati ai concorsi riservati e accantonati fino all’a.s. 1998/99 sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi (indetta ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n.117), divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6, commi 9 e 10 della legge 3.5.1999,n.124.
Dal numero dei posti disponibili per l’a.s. 1999/2000, determinato come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli studi detraggono la percentuale del 40% da assegnare in base allo scorrimento delle graduatorie di cui al primo capoverso; per gli assistenti tecnici, l’assegnazione avviene con riferimento alle diverse aree professionali individuate all’atto dell’indizione dell’ultimo concorso.
Sul rimanente 60%, i Provveditori effettuano le assunzioni a tempo indeterminato, secondo l’ordine della graduatoria permanente formulata ai sensi dell’art.554 del decreto legislativo n.297/94, dopo aver calcolato il numero dei posti da destinare all’assunzione dei beneficiari della leggi n.482/68 e n.958/86,secondo le disposizioni di cui all’art. 556 del decreto legislativo n.297/94; in mancanza dei suddetti beneficiari i posti, come sopra calcolati, sono assegnati secondo l’ordine della graduatoria soprarichiamata.

B.10. Collaboratori scolastici ed equiparati

Sulle disponibilità di posti di collaboratore scolastico e di profili equiparati, determinati come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli studi effettuano le assunzioni a tempo indeterminato secondo l’ordine della graduatoria permanente relativa al rispettivo profilo professionale [ vigente all’atto dell’effettuazione dell’assunzione] dopo aver accolto le domande di assunzione nel profilo di collaboratore scolastico presentate da modelli viventi, ai sensi dell’art.6,comma 11 della legge n.124/99, e dopo aver detratto il numero dei posti da destinare all’assunzione dei beneficiari delle leggi 482/68 e 958/86; in mancanza dei suddetti beneficiari i posti vengono assegnati secondo l’ordine della graduatoria permanente soprarichiamata.
Negli istituti di educazione che accolgono soltanto semiconvittori e/o semiconvittrici, non si considerano disponibili, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i posti (custodi, guardarobieri, aiutanti cuochi), ancorché previsti dalla corrispondente dotazione organica (D.M.n.200 del 6 agosto 1999), relativi ad attività da svolgere in orario serale e notturno o a funzioni connesse alla presenza di convittori e convittrici.

B.11. Ordine delle operazioni

  1. Assegnazione della sede di titolarità

Sulle disponibilità, fatti salvi gli accantonamenti disposti per le procedure concorsuali riservate non ancora concluse al 31 agosto 1999, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all'assegnazione della sede di titolarità al seguente personale nell’ordine di seguito indicato:

  1. personale appartenente ai ruoli della provincia assunto con decorrenza anteriore al 1° settembre 1998 e ancora in attesa della sede definitiva;
  2. personale assunto nell'anno scolastico 1998/99, che non abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all'acquisizione della scuola di titolarità; l’assegnazione di sede va effettuata nell'ordine della graduatoria del concorso che ha dato luogo all’assunzione in ruolo;
  3. personale trasferito per compensazione da altra provincia nell'anno scolastico precedente, il quale non abbia presentato domanda di trasferimento o, avendola presentata, non abbia ottenuto una delle sedi richieste.
  1. Assegnazione della sede provvisoria

La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dagli artt.21 e 33 della legge 104/1992 e successivamente a:

  1. vincitori dei concorsi riservati (art. 557 D.Lgs. 297/94);
  2. candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di responsabile amministrativo;
  3. candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti aggiornate ed integrate a seguito dell'espletamento del concorso indetto con il citato D.M. 8 maggio 1997;
  4. candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art.554 del D.Lgs.n.297/1994;
  5. modelli viventi nominati nel profilo dei collaboratori scolastici;
  6. personale assunto ai sensi delle leggi relative alle categorie protette;
  7. personale riammesso in servizio ai sensi dell'art. 132 del T.U. n. 3/57;
  8. personale transitato da altri ruoli della stessa amministrazione nei profili professionali del personale A.T.A. (art. 200 del T.U. n. 3/57).


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