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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Ordinanza Ministeriale 19 giugno 2002

Trasferimenti del personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori di musica e del personale non docente degli Isia

 

AVVERTENZE
SEQUENZE TEMPORALI DEGLI ADEMPIMENTI

1. Termine ultimo di consegna della domanda di mobilità al direttore dell'istituzione di appartenenza: 20 luglio 2002
2. Termine per la comunicazione agli interessati del punteggio attribuito: 31 luglio 2002
3. Rinuncia, reclami, rettifiche: 10 settembre 2002
4. Pubblicazione dei trasferimenti: 24 settembre 2002
5. Comunicazione delle cattedre e posti disponibili per le Utilizzazioni temporanee: 30 settembre 2002
6. Termine utile per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea: 5 ottobre 2002


 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 3/2/1993, n. 29 e successive modifiche;

Vista la legge 14/1/1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16/4/1994, n. 297 e successive modifiche;

Vista la legge n. 504/1992;

Vista la legge 508 del 21 dicembre 1999 relativa alla riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il T.U. del 28/12/2000 n. 445 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il Contratto collettivo nazionale decentrato, siglato il 31 maggio 2002, tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale con il quale sono stati concordati criteri e principi della mobilità territoriale del personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori e del personale non docente degli Isia per l'anno accademico 2002/2003;

ORDINA

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza dell'ordinanza e durata

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente e non docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie e del personale non docente degli Isia ad eccezione dei docenti e degli assistenti in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano, per l'anno accademico 2002/2003.

2. Le norme contenute nella presente O.M. disciplinano i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto personale, siglato il 31 maggio 2002.

Art. 2 - Pubblicazione

1. La presente O.M. viene pubblicata all'albo del Ministero ed in quello delle singole Istituzioni.

Art. 3 - Competenza a disporre i trasferimenti

1. I trasferimenti del personale di cui all'art. 1 comma 1 della presente O.M. sono disposti dal dirigente preposto all'Ufficio Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art. 4 - Domanda di trasferimento

1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento.

2. Le domande devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 - rispettivamente, dal personale docente e non docente, seguendo le relative istruzioni e presentate direttamente all'Istituto in cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 20 luglio 2002. In quest'ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.

3. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467 del D.L.vo n. 297/1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.

4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

Art. 5 - Sezioni staccate

1. Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti, come Istituzioni autonome.

Art. 6 - Indicazioni delle preferenze

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per tutte le Accademie, i Conservatori e loro sezioni staccate e gli Isia.

2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.

3. Non verrà considerata, ai fini del trasferimento a domanda, la preferenza coincidente con l'Istituzione di titolarità.

4. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

Art. 7 - Rinuncia, revoca e rettifiche alla domanda di trasferimento

1. E' consentita la rinuncia alla domanda di trasferimento purché presentata per iscritto, entro il termine perentorio del 10 settembre 2002, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

Art. 8 - Documentazione delle domande

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia avviene in conformità alla tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002, concernente la mobilità ed è effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati, unitamente alla domanda (1).

2. Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado convivente totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale delle Asl e delle commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado convivente deve essere documentato con certificato rilasciato dell'Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella provincia ove ha sede l'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dalla Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un medico militare.
L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado convivente può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9/10/1990, n. 309).
L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. A norma del T.U. del 28/12/2000, n. 445 l'interessato può comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi (2).

6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie (3) elencate nella tabella allegata al D.L.vo del 16/3/1992, n. 265, da impartirsi in lingua italiana ed in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca.
Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie non inserite nella tabella allegata al D.L.vo 16/3/1992 n. 265 devono, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento, presentare domanda direttamente al Conservatorio di Bolzano per sostenere il colloquio di cui all'art. 2 comma 3 del citato D.L.vo n. 265/1992. Ciò al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e tedesca.

Art. 9 - Adempimenti dei direttori delle Accademie e dei Conservatori

1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente O.M., e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati in internet sul sito http://miur.it.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituto e sul predetto sito internet il giorno 31 luglio, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 10 settembre, la presentazione di motivate richieste di rettifica al direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, verificatene la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito internet, dando comunicazione all'interessato delle richieste non accolte.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex legge n. 241/1990.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'art. 24, 6° comma della legge n. 241/1990, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti.

Art. 10 - Pubblicazione dei movimenti

1. I trasferimenti disciplinati dalla presente ordinanza devono essere pubblicati alla data del 24 settembre 2002, mediante affissione all'albo del Ministero e delle singole istituzioni, nonché sul sito internet (http://afam.miur.it ), del provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

Art. 11 - Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

1. Le cattedre e i posti di ruolo disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico 2002/2003 sono resi noti il 30 settembre 2002 sul sito internet http://afam.miur.it.

2. Il personale interessato alla utilizzazione temporanea deve fare domanda – entro il giorno 5 ottobre 2002 - ai Direttori delle istituzioni ove esiste la disponibilità dei posti o della cattedra per il medesimo insegnamento di titolarità, corredate dal curriculum delle attività didattico- professionali svolte e dalle pubblicazioni.

3. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'art. 4 del CCND del 31 maggio 2002, con provvedimento definitivo del direttore da adottarsi entro il 31 ottobre 2002.

4. Le utilizzazioni effettuate sono acquisite al Cineca e comunicate al Ministero, Ufficio alta formazione artistica e musicale.

Art. 12 - Domanda di utilizzazione temporanea del personale non docente

1. I posti di ruolo disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 30 settembre 2002 sul sito internet http://afam.miur.it.

2. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il 5 ottobre 2002, all'istituzione presso la quale intende essere utilizzato la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.

3. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'art. 4bis del CCND, con provvedimento del direttore da adottarsi entro il 31 ottobre 2002.

4. Le utilizzazioni effettuate sono acquisite al Cineca e comunicate al Ministero, Ufficio alta formazione artistica e musicale.

Art. 13 - Ricorsi

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dei decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998, in attuazione delle previsioni contenute nel D.L.vo n. 29/1993.

2. L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

Roma, 19 giugno 2002

IL MINISTRO
Letizia Moratti


(1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi di legge indicante la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.
(3) Cultura musicale generale
Storia della musica e storia ed estetica musicale
Teoria, solfeggio e dettato musicale
Pianoforte complementare
Letteratura poetica e drammatica
Letteratura italiana e tedesca
Arte scenica
Organo Complementare e Canto gregoriano
Accompagnatore al Pianoforte
Musica Sacra
Pedagogia musicale nella scuola di Didattica della musica
Elementi di composizione nella scuola di Didattica della musica
Direzione di Coro e repertorio corale nella scuola di Didattica della musica
Storia della musica nella Scuola di didattica della musica
Pratica della lettura vocale e pianistica nella Scuola di Didattica della musica


CCND Mobilità AFAM 2002-03

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Allegato - C2

Allegato - C3

Allegato - C4

Allegato - C5


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