Direttiva 23 settembre 1996, n. 600

Interventi di educazione alla salute, di prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio

 

Il ministro della P.I.

visti gli artt. 104, 105, 106 e 127 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 sulle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; vista la legge 19 luglio 1991 n. 216 relativa ai minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose;

visto l'art. 2 della legge n. 496 dell'8 agosto 1994 sulla conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 370 del 10 giugno 1994 recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica;

vista la circolare ministeriale n. 257 del 9 agosto 1994 per la parte relativa all'indicazione dei criteri per l'avvio di piani operativi integrati interistituzionali;

viste le circolari ministeriali n. 45 dell'8 febbraio 1995, n. 325 dell'11 ottobre 1995 relative alle attività di prevenzione, di educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;

visto il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della P.I. e l'Unione delle province d'Italia il 15 dicembre 1995;

visto il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero della P.I. e l'Associazione nazionale comuni d'Italia il 4 aprile 1996;

vista la direttiva n. 133 del 3 aprile 1996 relativa all'apertura delle scuole per la promozione di iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli allievi;

vista la direttiva n. 147 del 17 aprile 1996 sull'azione amministrativa e di governo, emanata ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993;

vista la C.M. n. 492 del 7 agosto 1996 relativa agli interventi didattici ed educativi integrativi nella fase iniziale dell'anno scolastico 1996/97;

visto il D.M. del 12 febbraio 1996 del ministro per gli affari sociali, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 1996, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 257, relativo al finanziamento dei progetti approvati;

visto il D.M. 23 luglio 1996 n. 165407 del ministro del Tesoro, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1996, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1996, registro IV Tesoro, foglio n. 92, con il quale sono state autorizzate le variazioni del bilancio di questo Ministero per l'iscrizione del finanziamento di cui sopra;

sentito il parere del comitato tecnico scientifico nazionale ai sensi dell'art. 104, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990;

considerato che la soddisfazione dei bisogni della persona in formazione richiede che vengano raccordati gli interventi di prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio con quelli della promozione della salute e del benessere;

considerato che la predetta finalità richiede il miglioramento complessivo della qualità dell'offerta formativa ed una progressiva integrazione delle risorse e degli interventi sul territorio promossi da regioni, enti locali, soggetti pubblici e privati, associazioni ivi comprese quelle del volontariato;

considerata la necessità di sostenere, a livello provinciale, anche per le scuole non statali, l'attuazione di piani organici ed unitari di intervento, che assumano la centralità dei bisogni formativi di ciascun studente come fondamentale riferimento e che valorizzino il ruolo sociale della famiglia;

considerato che il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati dalle disposizioni sopra citate deve avvenire sulla base delle indicazioni determinate a livello nazionale e secondo criteri di trasparenza.

Emana

la seguente direttiva

Art. 1
- Ambiti disciplinari -

1. Con la presente direttiva si forniscono linee di indirizzo per la presentazione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze destinati alle scuole di ogni ordine e grado, finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento affari sociali, con il precitato D.M. del 12 febbraio 1996, ai sensi del comma 1 dell'art. 127 D.P.R. n. 309/90.

2. Gli interventi di cui sopra, pure differenziandosi per modalità operative, strumenti o riferimenti normativi, devono integrarsi nel complessivo progetto culturale e formativo della scuola, avendo la medesima finalità di favorire il successo formativo di ciascun studente ed il miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

3. Per la realizzazione dei suddetti interventi, con aperture di credito in corso, sono attribuiti ai Provveditorati agli studi, in relazione alla popolazione scolastica, i finanziamenti tratti sui capitoli 1146, 1147, 1148 del bilancio di questo Ministero nella misura stabilita nell'allegato A, che fa parte integrante della direttiva.

Art. 2
- I progetti e le attività -

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 si articolano nei progetti e nella attività di seguito indicati:

a) progetto Arcobaleno per la scuola materna:

b) progetto Ragazzi 2000 per la scuola dell'obbligo;

c) progetto Giovani 2000 ed attività giovanili;

d) centri di informazione e consulenza;

e) progetto genitori;

f) corsi di aggiornamento e richiamo per i docenti della scuola dell'obbligo.

Oltre ai progetti e alle attività citati, con i fondi dell'art. 1 sono finanziate le seguenti iniziative:

g) lo studio di caso sui giovani nella scuola secondaria della provincia di Piacenza;

h) il progetto health promoting school (hps) nelle province di Cuneo, Grosseto, Lecce, Roma, Vicenza.

Art. 3
- Adempimenti del provveditore agli studi -

1. Il provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.P.R. n. 309/90, promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della presente direttiva attraverso apposite conferenze di servizio destinate ai capi di istituto, con la partecipazione degli ispettori tecnici, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Nel corso delle conferenze di servizio il provveditore comunica alle scuole amministrate l'importo complessivo degli stanziamenti ricevuti da questo Ministero, distinti per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento, nonché le priorità di intervento indicate sulla base dei seguenti criteri:

- coinvolgimento delle scuole che non hanno presentato progetti negli ultimi due anni;

- integrazione con le iniziative mirate a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica ed a sostenere l'attuazione degli interventi didattici ed educativi di cui alla precitata circolare n. 492 del 7 agosto 1996;

- attività proposte dal comitato studentesco ai sensi della direttiva n. 133 del 3 aprile 1996, ovvero da almeno 20 studenti, come previsto dall'art. 106 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990;

- integrazione con le iniziative promosse da regioni, enti locali e da soggetti pubblici e privati, da associazioni ivi comprese quelle del volontariato.

3. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale del comitato tecnico provinciale e, ove necessario, di comitati distrettuali o interdistrettuali costituiti e composti secondo quanto previsto dal precitato art. 105, comma 2, con la piena utilizzazione di tutte le competenze professionali presenti nell'ufficio scolastico provinciale, tra cui il personale assegnato ai sensi dell'art. 2 dell'O.M. n. 35 del 25 gennaio 1996.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, ciascuna scuola, anche d'intesa con le altre scuole del territorio, predispone un progetto comprensivo di tutte le attività che si intendono realizzare e presenta i progetti redatti secondo le modalità di cui al successivo art. 4, al provveditore agli studi che, sentito il comitato tecnico provinciale, con proprio motivato decreto adotta il piano provinciale degli interventi, ove sono indicati i progetti approvati ed i relativi finanziamenti accordati.

5. Sulla corretta e proficua realizzazione dei progetti compresi nel piano provinciale di cui a precedente comma, il provveditore esercita l'azione di vigilanza, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati, avvalendosi della collaborazione degli ispettori tecnici secondo modalità concordate con il sovrintendente scolastico ed il coordinatore della segreteria regionale degli ispettori tecnici

6. Il provveditore agli studi, ai sensi dei commi 7, 8, 9 dell'art 127 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, trasmette all'Ufficio studi, bilancio e programmazione di questo Ministero la seguente documentazione;

- entro 3 mesi dalla disponibilità delle risorse assegnate, l'elenco delle scuole di ogni ordine e grado cui è stato assegnato il finanziamento accordato a ciascuna scuola, con distinto riferimento agli esercizi finanziari 1994 e 1995, nonché i criteri che hanno informato le scelte del comitato tecnico provinciale;

- al termine dell'anno scolastico, la relazione sullo stato di attuazione dei progetti e sui risultati conseguiti, secondo quanto indicato al successivo art. 9.

Art. 4
- Adempimenti delle scuole -

1. Gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado, nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta dalle norme vigenti e nell'ambito della complessiva programmazione di istituto, promuovono il più ampio coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie, nella individuazione e nella realizzazione dei progetti di cui al precedente art. 2, lettera a), b) e c).

2. I progetti devono contenere i seguenti elementi:

- l'individuazione e l'analisi dei fabbisogni formativi degli studenti anche secondo un criterio di valorizzazione delle diversità

- gli obiettivi, esplicitati anche in termini operativi;

- l'identificazione di specifiche tematiche connesse ai problemi della salute - che tengano conto delle direttive e degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea- da approfondire nell'ambito delle diverse discipline di insegnamento e delle attività extracurricolari;

- le risorse professionali da utilizzare;

- le metodologie di lavoro;

- i tempi di svolgimento delle attività

- le modalità e gli strumenti di verifica e di valutazione dei risultati;

- il preventivo di spesa redatto sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art. 8.

3. I capi di istituto presentano i progetti al competente provveditore agli studi secondo i tempi e le modalità dal medesimo indicati, previa delibera del collegio dei docenti per gli aspetti formativi, di organizzazione della didattica e pedagogici, e dal consiglio di istituto per gli aspetti finanziari e organizzativi generali, che nelle scuole secondarie superiori acquisisce anche il parere del comitato studentesco. Nella delibera del consiglio di istituto deve essere contenuta la specifica approvazione del preventivo di spesa.

4. Nell'ambito di ciascuno istituto il docente individuato come referente per lo svolgimento dei compiti di coordinamento per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, collegamento, sostegno e promozione delle attività di educazione alla salute è coadiuvato nella scuola secondaria superiore da uno o più studenti referenti designati dal comitato studentesco.

Tra i compiti loro affidati assumono particolare rilievo i seguenti:

- raccolta di tutte le informazioni relative alle attività di educazione alla salute per agevolarne la diffusione;

- raccordo tra i docenti e gli studenti nelle fasi di progettazione, attuazione e monitoraggio degli interventi;

- collegamento con la componente studentesca presente nel consiglio di istituto;

- rapporto con gli studenti referenti degli altri istituti per scambi di esperienze e proposte di iniziative comuni.

5. Nella realizzazione dei citati progetti possono essere coinvolti gli alunni frequentanti le scuole non statali, senza attribuzione di finanziamenti diretti, in una dimensione di collaborazione e di attiva partecipazione.

Art. 5
- Centri di informazione e consulenza CIC -

1. I provveditori agli studi, a norma dell'art. 106 del D.P.R. n. 309/90 citato in premessa, istituiscono, all'interno delle scuole secondarie superiori, centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti, sulla base delle intese con i consigli di istituto, con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e con gli enti locali.

2. I centri, nell'assoluto rispetto dell'anonimato degli studenti, realizzano, anche collegati in rete tra di loro, progetti per attività informative e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio, ivi comprese le organizzazioni del volontariato.

3. Le risorse destinate ai CIC, oltre a fornire i servizi di informazione e di consulenza ai singoli studenti, devono essere prioritariamente finalizzate a conseguire i seguenti obiettivi:

- offrire strumenti per l'analisi della domanda formativa e del disagio, a livello individuale e collettivo;

- favorire l'inserimento nei progetti di percorsi idonei a promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e negli stili di vita di singoli o di gruppi di studenti, in modo da contrastare la diffusione di comportamenti dipendenti e a rischio;

- sviluppare e sostenere la collaborazione tra le scuole, gli operatori degli enti locali, dei servizi socio-sanitari (SERT), nonché delle organizzazioni del volontariato, anche mediante accordi di programma con le aziende sanitarie locali (ASL);

- mettere a disposizione le conoscenze e le competenze professionali degli operatori scolastici per consentire di attivare adeguate forme di intervento a carattere interistituzionale sui problemi della educazione alla salute, in particolare attraverso accordi tra i CIC, gli osservatori e gli organismi che operano per la prevenzione della dispersione scolastica.

Uno o più centri debbono essere specializzati, in ambito provinciale, come strutture per i servizi di documentazione, dei quali possano fruire, anche in via telematica, gli altri centri, le scuole, gli studenti e le loro famiglie.

Art. 6
- Il progetto genitori -

1. Il progetto, deliberato dal consiglio di istituto, deve favorire la partecipazione dei genitori alle scelte culturali, formative e organizzative operate dagli organi collegiali della scuola, in relazione alle attività di educazione alla salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio, è proposto dai genitori che fanno parte del consiglio di istituto/circolo, dei consigli di classe, interclasse, intersezione, anche su iniziativa di gruppi informali di genitori, ovvero dalle associazioni dei genitori riconosciute.

2. Il progetto deve contenere i seguenti elementi:

a) le finalità

b) gli obiettivi operativi e le forme di intervento che si intendono realizzare per conseguirli;

c) le specifiche tematiche;

d) i destinatari;

e) le eventuali strutture di supporto e di assistenza sia nella fase di progettazione sia in quella di realizzazione;

f) i materiali da produrre e le modalità per la loro diffusione;

g) le modalità di monitoraggio valutazione;

h) il preventivo di spesa.

Art. 7
- Corsi di formazione, aggiornamento, studio e ricerca -

1. Il provveditore agli studi, sulla base delle proposte del comitato tecnico provinciale, istituisce corsi di formazione con l'obiettivo di promuovere e rafforzare le seguenti competenze:

- progettazione, monitoraggio, valutazione dei progetti, nonché documentazione per facilitare la circolazione di materiali informativi e didattici;

- capacità di gestione del lavoro interistituzionale, per raccordare i progetti di educazione alla salute con altri progetti nell'ambito della complessiva programmazione.

2. Destinatari di tali piani di formazione sono:

- i docenti referenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore;

- il personale utilizzato ai sensi dell'O.M. n. 35 del 25 gennaio 1996;

- i docenti di cui all'art. 3, comma 2 e 3, del contratto nazionale decentrato del 6 giugno 1996 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA.

3. Una quota parte delle risorse assegnate può essere utilizzata per l'avvio di attività di ricerca-azione da attuarsi attraverso convenzioni stipulate con università, IRRSAE o qualificati centri di ricerca per attivare progetti sperimentali che si propongano di individuare metodologie e competenze utili a raccordare gli obiettivi dell'educazione alla salute con gli obiettivi, i contenuti e le metodologie delle discipline scolastiche.

4. Possono partecipare alle attività di cui sopra, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il personale direttivo e docente delle scuole non statali e gli operatori delle aziende sanitarie territoriali, degli enti locali e del privato sociale.

Art. 8
- Istruzioni amministrativo-contabili -

1. Le scuole, sin dal momento della predisposizione dei progetti di educazione alla salute di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2, devono tenere presente la consistenza degli stanziamenti loro comunicati dal competente Provveditorato agli studi.

2. Il preventivo di spesa relativo a ciascun progetto va redatto sulla base degli elementi e secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2. Esso deve contenere l'indicazione dell'esercizio finanziario di riferimento.

3. Le spese devono costituire lo strumento finanziario necessario per lo svolgimento delle attività progettate, con una relazione diretta ed univoca tra attività e costi. Esse possono riguardare:

- compensi per il personale docente impegnato nello svolgimento, con gruppi di alunni, di attività didattiche previste dal progetto, nella misura stabilita dalla tabella D;

- dell'art. 72 del CCNL 4 agosto 1995 (ore aggiuntive di insegnamento) e per il numero massimo di ore settimanali previste dall'art. 43 del CCNL medesimo;

- prestazioni professionali specialistiche di esperti, in base ad uno specifico contratto di prestazione d'opera, per attività di consulenza, ivi compresa la relativa documentazione. Per la retribuzione di tali prestazioni non potrà essere superata la misura del compenso orario fissato per i docenti universitari dal D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995;

- visite di studio, incontri a livello nazionale e scambi culturali con Paesi dell'Unione europea, quali occasioni di approfondimento delle tematiche oggetto della presente direttiva;

- acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche e didattiche strumentali alla realizzazione del progetto, ove l'istituzione scolastica ne sia sprovvista;

- noleggio e/o acquisto di materiale audiovisivo, didattico, librario, multimediale, teatrale, fotografico ed altro materiale necessario. Il noleggio è consentito solo nel caso di effettiva convenienza della relativa spesa.

Per gli acquisti ed il noleggio di cui sopra le istituzioni scolastiche si attengono alle istruzioni amministrativo-contabili contenute nel D.I. 28 maggio 1975, in particolare a quelle previste all'art. 34.

Possono essere inclusi nei preventivi di spesa anche compensi per attività di progettazione, intesa non come stesura di un programma di massima, ma come lavoro documentato che definisca il progetto secondo tutti gli elementi indicati al precedente art. 4, comma 3, con particolare riferimento al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati conseguiti. Tale attività va inquadrata tra le prestazioni aggiuntive non di insegnamento. Per la misura dei relativi compensi si fa riferimento a quanto previsto dalla tabella D dell'art. 72 del CCNL 4 agosto 1995.

4. Per la realizzazione del progetto genitori (art. 2, lettera e) e dei corsi di formazione per docenti (art. 2, lettera f) nei preventivi possono essere contenute le spese previste dalla C.M. n. 367 del 22 novembre 1991, dal D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995 e dalla C.M. n. 63 del 9 febbraio 1996.

Art. 9
- Monitoraggio -

1. L'esigenza di attivare, a livello nazionale, iniziative di monitoraggio sui progetti e sulle attività di cui alla presente direttiva comporta la necessità di rendere omogenee le modalità di rilevazione dei dati ed i conseguenti flussi informativi. Pertanto, l'Ufficio studi, bilancio e programmazione, d'intesa con la Direzione generale del personale, sistema informativo, avrà cura di predisporre tutte le procedure attinenti alle operazioni di monitoraggio, verifica e valutazione.

2. Le strumentazioni e le metodologie per le attività di cui sopra saranno successivamente comunicate da questo Ministero ai Provveditorati agli studi.

Allegato A (omissis)



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