Decreto Ministeriale 27 aprile 1998, n. 199

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
VISTO il Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e in particolare l'articolo 25 ter, comma 3, che stabilisce che le modalità di designazione e di conferimento e la durata degli incarichi di direzione nelle accademie di belle arti e nei conservatori di musica e negli istituti superiori per le industrie - artistiche sono disciplinate con decreto del ministro della pubblica istruzione;
VISTI gli artt. 212 e 241 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1997 n.622, concernente gli incarichi di direzione nei Conservatori di Musica per l'anno accademico 1997198;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 628 del 9 ottobre 1997, concernente gli incarichi di direzione nelle Accademie di Belle Arti per l'anno accademico 1997/98;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 31 marzo 1998 con la quale sono state prorogate al 30 maggio 1998 i termini per l'espletamento delle procedure di designazione elettiva previsti dalle ordinanze nn.622 e 628 citate;
CONSIDERATO che occorre agevolare i processi di riforma delle istituzioni di alta cultura per cui si rende necessario e non ulteriormente procrastinabile assicurare 'nelle predette istituzioni più" funzionali condizioni didattico-organizzative e strutturali;
CONSIDERATO che, a tali fini, in tutte le sedi non ricoperte da direttori di ruolo occorre conferire gli incarichi di direzione in modo più rispondente, nella prospettiva del processo di riforma, alle esigenze delle istituzioni 'medesime;
CONSIDERATO che dette esigenze sembrano perseguibili mediante designazione elettiva;
ATTESA pertanto, la necessità di avviare le relative procedure per la designazione elettiva in tempo utile per un ordinato avvio dell'anno accademico nelle istituzioni predette;

DECRETA

ART. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1998/99, il conferimento degli incarichi di direzione delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di Musica, privi di direttori di ruolo, è disciplinato dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. L'incarico di direzione ha durata triennale.

ART. 2 - Requisiti per il conferimento degli incarichi di direzione

1. Possono aspirare al conferimento dell'incarico di direzione i docenti e, nei Conservatori di Musica, gli accompagnatori al pianoforte, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che:
a) siano titolari nell'istituzione o si trovino nella medesima in servizio come direttori incaricati;
(1)
b) abbiano maturato in qualità di docenti un servizio effettivo di almeno 6 anni di ruolo (compresi quelli eventualmente prestati come direttore incaricato);
c) non abbiano riportato quali docenti o direttori incaricati sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
d) non abbiano riportato condanne penali, ancorchè in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
e) non siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio;
f) per il Conservatorio di Bolzano posseggano il requisito del "bilinguismo" previsto dal D.P.R. n. 265/1992.

ART. 3 - Conferimento dell'incarico su designazione elettiva

1. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal dirigente preposto all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica su designazione elettiva da parte dei collegi dei docenti dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti. Esercitano il diritto di voto nel collegio i docenti e gli assistenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché' i supplenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico. ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.- L'elezione è valida se hanno partecipato alla votazione almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Le elezioni devono essere indette in tutte le istituzioni interessate entro il 15/7/1998.
3. Al fine di consentire la più' ampia partecipazione alle operazioni elettive sarà opportuno realizzare, prima del loro svolgimento, una o più' riunioni del collegio dei docenti, in modo che ciascun candidato possa illustrare le linee programmatiche di un progetto, da pubblicizzare adeguatamente all'interno dell'istituzione anche mediante affissione all'albo e da inviare all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica del Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso il quale il candidato stesso ritenga possano essere individuati e conseguiti gli obiettivi culturali didattico-organizzativi e strutturali per qualificare maggiormente l'istituzione per la quale egli stesso si candida alla direzione.
4. Si intende designato per l'incarico di direzione il candidato che avrà riportato alle prime due votazioni almeno il 50% più 1 delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente espressi. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto in una delle due prime votazioni, che debbono susseguirsi l'una all'altra nel corso della stessa riunione del collegio se non si raggiunge nella prima il quorum di voti predetto, il 50% più 1 dei voti validamente espressi, si procederà entro sette giorni ad una successiva votazione per ballottaggio tra i primi due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Sarà designato, tra i due, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, nelle operazioni di ballottaggio, sarà designato il candidato con maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo. Le votazioni sono valide se alle riunioni del collegio dei docenti, che costituiscono obbligo di servizio, abbiano partecipato almeno i due terzi degli aventi diritto al voto. Le schede bianche e i voti nulli non sono voti validamente espressi.
5. Entro tre giorni dalla pubblicazione all'albo dei risultati delle votazioni, il direttore dell'istituzione invia al Ministero - Ispettorato per l'Istruzione Artistica - copia dei verbali concernenti i risultati medesimi, comunicando il nominativo utilmente designato dal corpo elettorale per il conferimento dell'incarico di direzione, ovvero l'esito negativo della designazione per mancato raggiungimento del numero di partecipanti al voto o del quorum di voti necessari alla predetta comunicazione deve essere anche allegata, in caso di esito positivo, una dichiarazione del docente designato per l'incarico di direzione, resa secondo l'unito modello A2 C2 (all.2).

ART. 4 - Accettazione dell'incarico assunzione in servizio

1. L'incarico di direzione deve essere accettato telegraficamente entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. Non è ammessa per alcun motivo l'accettazione con riserva.
2. L'assunzione della funzione direttiva nella sede assegnata deve avvenire alla data di inizio dell'anno accademico. Qualora l'incarico sia conferito in data successiva, l'assunzione del servizio deve avvenire entro tre giorni dall'accettazione.
3. L'inosservanza di quanto stabilito nei commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico.
4. I docenti incaricati della direzione sono esonerati dall'insegnamento, salvo eventuale accoglimento della loro richiesta di mantenerlo (se docenti di ruolo nella medesima istituzione). Detta richiesta deve essere avanzata contestualmente all'accettazione dell'incarico.

ART. 5 - Revoca e sospensione dell'incarico

1. Per i docenti incaricati della direzione i requisiti previsti dall'art 2 devono permanere per tutta la durata, dell'incarico. La sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti predetti sarà considerata dal dirigente preposto all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica che, valutata la rilevanza del requisito venuto meno in relazione all'esercizio della funzione direttiva, adotterà i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la revoca e la sospensione dell'incarico di direzione. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti degli interessati anche in qualità di docenti.
2. Ai docenti incaricati della direzione è fatto obbligo di comunicare immediatamente al dirigente preposto all'ispettorato per l'istruzione Artistica l'eventuale perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 2.
3. Nel caso di revoca o sospensione dell'incarico in corso di svolgimento, la direzione dell'istituzione resta affidata, solo fino al termine dell'anno accademico, per incarico al docente primo dei non eletti che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni svoltesi in seno al collegio dei docenti.

ART.6 - Dichiarazioni

1. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dall'art 2 debbono essere obbligatoriamente rese conformemente all'allegato modello A2 e C2, eventuali integrazioni o modifiche apportate ai predetti modelli sono ritenute nulle.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

(1) I direttori incaricati titolari quali docenti in Accademia di Belle Arti o conservatorio diverso da quello in cui prestano servizio quali direttori, se per la designazione elettiva di cui al successivo art. 3 vogliono fruire dell'elettorato attivo e passivo nell'istituzione di titolarità, possono in tal senso optare a mezzo dell'unita irrevocabile dichiarazione, A1 o C1 (all.1) da far pervenire alla direzione dell'istituzione di titolarità almeno 15 giorni prima della data fissata per le operazioni di designazione elettiva; per effetto di tale opzione i docenti incaricati della direzione in istituzione diversa da quella di titolarità decadono automaticamente dall'incarico predetto a far data dal 1 novembre successivo.