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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Decreto Ministeriale 18 aprile 1996
(in GU 30 aprile 1996, n. 100)

Istituzione dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica

Articolo 1

E' costituito presso il Ministero della pubblica istruzione «l'Osservatorio per l'edilizia scolasticaº, con compiti di:

      a) promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli altri enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico;
      b) supporto dei soggetti programmatori ed attuatori degli interventi operativi previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica.

Sono fatte salve le norme speciali delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 2

L'Osservatorio, presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, costituito presso il Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio, è composto dal direttore generale della Direzione generale citata, con funzioni di vice presidente e dal dirigente dell'ufficio V della Direzione generale medesima che, in sua vece, lo presiede.

Fanno parte, altresì, dell'Osservatorio:

     cinque rappresentanti delle regioni, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome;
     un rappresentante designato dall'UPI (Unione province d'Italia);
     un rappresentante designato dall'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia);
     un rappresentante designato dall'UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani);
     un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
     un rappresentante della Cassa depositi e prestiti;
     un rappresentante dell'ISTAT;
     due direttori degli uffici scolastici regionali, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
     tre esperti di settore designati dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Articolo 3

L'Osservatorio per l'esercizio delle attività ad esso attribuito può, altresì, avvalersi di rappresentanti di altre regioni, ed enti locali, nonché dei seguenti enti, amministrazioni pubbliche o collegi:

     un rappresentante del Ministero dell'interno;
     un rappresentante del Ministero del tesoro;
     un rappresentante del Ministero del bilancio;
     un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
     un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali;
     un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
     un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e per gli affari regionali;
     un rappresentante della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le aree urbane;
     un dirigente del Ministero delle finanze, in rappresentanza del Dipartimento del territorio, Direzione centrale del demanio;
     un rappresentante del Coni;
     un rappresentante del Consiglio nazionale ingegneri;
     un rappresentante del Consiglio nazionale architetti;
     un rappresentante del Consiglio nazionale geometri.

Articolo 4

Al fine di consentirne la migliore funzionalità, e ferma restando la struttura unitaria dello stesso, l'Osservatorio potrà articolarsi, ove necessario, in più gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifici aspetti operativi rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

Sono di supporto all'Osservatorio il servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica, nonché la Struttura tecnica di cui all'art. 6, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, citata in premessa, incardinata nell'ufficio V della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio, al quale sono affidate anche le attività di segreteria tecnico-amministrativa dell'Osservatorio medesimo.


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