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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Decreto Ministeriale 25 maggio 1995, n. 170

Ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra le classi di concorso

Art. 1

1. Le dotazioni provinciali relative all'istruzione secondaria di primo e secondo grado, preordinate alle finalità previste dall'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 129 dell'11 aprile 1995, comprendono le dotazioni organiche aggiuntive di cui all'art. 445, comma 1, del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le dotazioni provinciali di personale docente da utilizzare per le finalità indicate dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 129 sopra citato sono determinate per differenza tra la dotazione complessiva ivi prevista, per ciascun grado di scuole in ogni provincia, e le cattedre e i posti istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, dello stesso decreto.

Art. 2

1. Al fine di consentire la massima possibile corrispondenza alle esigenze indicate dal decreto interministeriale n. 129 già citato, all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e), f) e g), le dotazioni organiche provinciali determinate per le stesse esigenze, relativamente all'istruzione secondaria di primo grado, sono preliminarmente ripartite in modo da assicurare -ove l'entità della dotazione lo consenta- a ciascuna classe di concorso un numero di posti non inferiore al 2% delle cattedre e dei posti-orario costituiti nel complesso delle istituzioni scolastiche dello stesso grado.

2. Le ulteriori disponibilità di posti sono distribuiti in relazione alle finalità richiamate al comma 1, tenendo conto, peraltro, delle situazioni di soprannumero e delle cattedre in organico per ciascuna classe di concorso, salvo il disposto del comma 3.

3. Per gli insegnamenti di educazione fisica e di educazione tecnica il numero dei posti è definito in base alle situazioni di soprannumero accertate e, comunque, entro il limite del 4% delle relative cattedre in organico.

Art. 3

1. Per l'istruzione secondaria superiore, la dotazione organica determinata, per ogni provincia, ai sensi dell'art. 1, è ripartita tra le diverse classi di concorso secondo gli stessi criteri indicati all'art. 2, comma 1 e 2.

2. Per le discipline artistiche e artistico-professionali saranno successivamente determinate dotazione organiche aggiuntive regionali, in relazione alle eccedenze di personale di ruolo rispetto alle cattedre e ai posti-orario delle stesse discipline, in ogni provincia di ciascuna regione, e in numero da essere ripartiti per aree disciplinari, in esecuzione dell'art. 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo la tabella allegata.

4. La ripartizione dei posti di sostegno è disposta in base ai profili dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell'ambito della provincia, tenendo conto, peraltro, dell'opportunità di evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei rapporti educativi già instaurati.


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