Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Uff. VI

Nota 31 gennaio 2002

Prot. n.517

Oggetto: D.M. n. 162 del 13 novembre 2001 - Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale scolastico per l'a.s. 2001/2002

Si fa seguito alla nota n.3394 del 14 novembre 2001, con la quale veniva trasmesso il provvedimento citato in oggetto per comunicare che il medesimo è stato registrato alla Corte dei Conti il 14 dicembre 2001, reg. 7 foglio 22, con le modifiche di seguito evidenziate.

- All'art.2, comma 5, 3° rigo al posto al posto di "e successivamente" leggasi "nonché".

- All'art. 3, comma 3, 7° rigo al posto di "ed economica al momento del superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione" leggasi "ed economica al 1° settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione".

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO


 

Nota 14 novembre 2001

Prot. n.3394 / Uff. VI 

Oggetto: Assunzioni di personale scolastico per l'a.s. 2001/2002

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il D.M. 162 del 13 novembre 2001, riguardante disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente ed ATA per l'anno scolastico 2001/2002.

Il provvedimento di cui trattasi sostituisce il precedente D.M.135 del 9.8.2001, inviato con nota prot. n 384/Uff. I del 7 agosto 2001, considerato che, successivamente all'emanazione di quest'ultimo provvedimento, in sede di conversione nella legge 333/2001 del decreto legge 255/2001, sono state apportate significative modifiche ed integrazioni alle disposizioni emanate per quanto riguarda, in particolare, le assunzioni del personale ATA, il cui regime, diversamente da quanto era desumibile dalle disposizioni del decreto legge 255/2001, almeno per l'anno scolastico 2001/02, è sostanzialmente diverso da quello applicabile al restante personale scolastico.

Tale circostanza ha reso quindi necessario il ritiro dalla Corte dei Conti del D.M.135 e la sua sostituzione con un nuovo provvedimento aggiornato e modificato in base alle disposizioni della legge di conversione.

Per tali motivi sono state aggiornate le premesse e il dispositivo del precedente D.M. con l'indicazione dell'avvenuta conversione in legge del D.L.255/2001 e sono state modificate, inoltre, le disposizioni inserite nell'art.3, comma 3, prevedendo, in linea con la normativa inserita in sede di conversione, la possibilità di assumere personale ATA con effetti giuridici dal 1°/9/2001 ed economici dalla data di assunzione in servizio con provvedimenti adottati anche dopo il 31 agosto.

E' stato necessario, infine, allegare al nuovo D.M. la tabella di ripartizione del contingente di 4.421 assunzioni per provincia e per profilo professionale del predetto personale e quelle relative al contingente di 175 unità di personale educativo, atteso che nelle precedente stesura del D.M. tali documenti, peraltro già inviati a codesti Uffici, non erano stati allegati in quanto, all'epoca, si era in attesa, per il personale A.T.A., della pubblicazione dei movimenti del personale di ruolo e della conseguente disponibilità di posti da assegnare alle assunzioni, e per il personale educativo, della definitiva rilevazione della distribuzione dei posti.

Si fa riserva di comunicare gli estremi di registrazione alla Corte dei Conti del provvedimento di cui trattasi.


 

Decreto Ministeriale 13 novembre 2001, n.162 

Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo e ATA
Anno Scolastico 2001-2002

 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

VISTA la legge 20 maggio 1982, n.270;
VISTA la legge 6 ottobre 1988, n.426;
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
VISTO il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti;
VISTO il Decreto Legge n.240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n.306;
VISTO il Decreto Legge n.16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117;
VISTO il Decreto Legge n.255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n.333;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2001/2002;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001, adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2001, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2001/2002, con la quale è assegnato un contingente di personale docente, educativo ed A.T.A. di trentacinquemila unità, comprensivo delle unità eventualmente rimaste inutilizzate del contingente assegnato per l'anno scolastico 2000/2001;

DECRETA

ART. 1
Contingente

1.1 Il contingente complessivo di trentacinquemila assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito: 
- 30.404 unità di personale docente e 4.421, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 
- 175 unità per il personale educativo; 
1.2 Il contingente complessivo di 35.000 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2001-2002 viene ripartito in contingenti provinciali.

ART. 2
Personale docente ed educativo

2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente e per il personale educativo è definito, nelle rispettive allegate tabelle, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione, classe di concorso o posto di ruolo.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. 
2.3 Le assunzioni disposte dopo il 31 agosto 2001, a norma dell'art. 4 del decreto legge n. 255/2001, convertito nella legge 333/2001, comportano il differimento della presa di servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermo restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n.255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 333/2001.
Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270, e, successivamente, per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.
2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto di ruolo o nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegnati per assenza delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l'avvenuta copertura di tutte le disponibilità, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, il recupero di tali eccedenze con l'assegnazione a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo per gli insegnamenti per i quali risultano difficoltà nel reperimento dei docenti.
2.7 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.8 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di 4.421 unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità dei posti risultanti a seguito delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali in base all'allegata tabella.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 153/2000 ed avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2001 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi saranno effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art.7, comma7 del D.M. 146/2000 ed avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2001 ed economica al momento del superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.


Tabelle Allegate


 

Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2001
(in GU 20 ottobre 2001, n. 245)

Determinazione per l'anno scolastico 2001-2002 del contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato; 

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le proprie finalita' istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche e peculiari; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1999, previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla previsione di criteri, modalita' e termini differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, che ha autorizzato per l'anno scolastico 2000-2001 un contingente non superiore a 40.000 unita' di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato; 

Visto l'atto di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato adottato dal Ministro della pubblica istruzione in data 16 novembre 2000 (nota D7/3374), concernente il personale del settore della scuola per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003; 

Considerato che detta programmazione triennale prevede un andamento decrescente, nell'arco del suindicato triennio, delle immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre gia' espletati e del personale amministrativo (A.T.A.); 

Ravvisata l'opportunita' di dare corso all'attuazione della suindicata programmazione triennale della scuola come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2000 e di graduare le immissioni in ruolo, tenuto anche conto che e' tuttora in via di definizione il quadro completo delle diverse procedure concorsuali; 

Vista la richiesta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (prot. 1848 in data 20 luglio 2001) relativa alle assunzioni di personale del settore della scuola per l'anno scolastico 2001-2002; 

Considerato che detta richiesta ammonta complessivamente a 37.700 unita' di personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. del settore della scuola; 

Ritenuto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2001-2002 idoneo a sopperire il fabbisogno effettivo di personale del settore della scuola che a tutt'oggi ammonta a 105.902 unita', tenuto conto delle previsioni relative al turn-over annuale nel medesimo settore; 

Considerato che il contingente autorizzato per l'anno scolastico 2000-2001 non e' stato completamente utilizzato e che per l'anno scolastico 2001-2002 e' stimato un turn-over di entita' superiore a quello previsto dal citato atto di programmazione triennale delle assunzioni; 

Ritenuto pertanto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2001-2002 idoneo a sopperire il predetto turn-over; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001; 

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; 

Decreta: 

Art. 1.

1. Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato e' assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a decorrere dal 1 settembre 2001, un contingente di personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2001-2002 non superiore a trentacinquemila unita', comprensivo delle unita' eventualmente rimaste inutilizzate del contingente assegnato per l'anno scolastico 2000-2001. 

2. Detto contingente e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei fabbisogni prioritari. 

3. Per le assunzioni del personale A.T.A. non puo' essere comunque superato il limite complessivo del relativo turn-over. 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Dato a Roma, addi' 4 agosto 2001 

CIAMPI 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica 
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 119


 

Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.135

Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo e a.t.a. anno scolastico 2001-2002

 

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;

VISTO il Decreto Legge n.240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n.306;

VISTO il Decreto Legge n.16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117;

VISTO il Decreto Legge n.255 del 3 luglio 2001;

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2001/2002;

VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001 in corso di perfezionamento adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2001, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2001/2002, con la quale è assegnato un contingente di personale docente, educativo ed A.T.A. di trentacinquemila unità, comprensivo delle unità eventualmente rimaste inutilizzate del contingente assegnato per l'anno scolastico 2000/2001;

DECRETA

ART. 1
Contingente

1.1 Il contingente complessivo di trentacinquemila assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito: 

- 30.404 unità di personale docente e 4.421, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- 175 unità per il personale educativo; 

1.2 Il contingente complessivo di 35.000 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2001-2002 viene ripartito in contingenti provinciali. 

ART. 2
Personale docente ed educativo

2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente è definito, con l'allegata tabella, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso. Per il personale educativo la ripartizione dei posti a livello provinciale sarà successivamente determinata coni medesimi criteri.

2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria. 

2.3 Le assunzioni disposte dopo il 31 agosto 2001, a norma dell'art. 4 del decreto legge n. 255/2001, comportano il differimento della presa di servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermo restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.

2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato Decreto Legge n. 255 del 3 luglio 2001. Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270, e, successivamente, per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.

2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto di ruolo o nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegnati per assenza delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l'avvenuta copertura di tutte le disponibilità, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, il recupero di tali eccedenze con l'assegnazione a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo per gli insegnamenti per i quali risultano difficoltà nel reperimento dei docenti.

2.7 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.

2.8 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sarà determinato in relazione alle disponibilità dei posti risultanti a seguito delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali e verrà definito con apposita tabella.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 153/2000. Se il relativo contratto viene stipulato dopo il 31 agosto 2001 le medesime avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2001 ed effetti economici 1° settembre 2002, data di effettiva assunzione in servizio.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.


 

Distribuzione per provincia, regione e ordine scuola del contingente di 30.404 nomine 
per l'a.s. 2001/02

Personale docente

Provincia

Scuola materna

Scuola elementare

Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di II grado

Sostegno

Totale contingente

 

 

 

 

 

 

 

Alessandria

21

42

34

44

62

203

Asti

11

16

19

19

32

97

Biella

24

28

35

89

41

217

Cuneo

66

73

74

138

58

409

Novara

21

38

25

45

38

167

Torino

148

302

220

300

196

1.166

Verbano-Cusio-Ossola

6

20

38

71

11

146

Vercelli

12

17

25

37

40

131

Totale Piemonte

309

536

470

743

478

2.536

Bergamo

44

127

206

215

184

776

Brescia

63

227

196

238

219

943

Como

24

49

53

131

48

305

Cremona

18

37

34

71

35

195

Lecco

16

31

62

57

32

198

Lodi

15

22

20

52

22

131

Mantova

37

47

26

34

24

168

Milano

279

731

390

470

339

2.209

Pavia

49

56

47

58

68

278

Sondrio

9

14

37

64

18

142

Varese

19

100

127

173

64

483

Totale Lombardia

573

1.441

1.198

1.563

1.053

5.828

Belluno

9

17

24

45

20

115

Padova

24

117

76

71

72

360

Rovigo

1

18

8

38

21

86

Treviso

27

141

132

119

85

504

Venezia

47

74

42

93

44

300

Verona

25

99

51

108

53

336

Vicenza

42

162

131

159

116

610

Totale Veneto

175

628

464

633

411

2.311

Gorizia

11

14

12

21

10

68

Pordenone

29

66

23

56

38

212

Trieste

1

49

7

24

16

97

Udine

15

58

70

81

34

258

Totale Friuli

56

187

112

182

98

635

Genova

31

151

59

63

88

392

Imperia

24

13

12

7

46

102

La Spezia

21

20

16

26

10

93

Savona

22

19

22

15

26

104

Totale Liguria

98

203

109

111

170

691

Bologna

94

184

80

57

26

441

Ferrara

11

31

12

42

30

126

Forli'

17

21

27

39

16

120

Modena

93

155

77

126

113

564

Parma

20

58

26

70

34

208

Piacenza

17

42

15

23

20

117

Ravenna

12

73

25

29

26

165

Reggio Emilia

24

59

45

69

72

269

Rimini

8

50

22

28

8

116

Totale Emilia Romagna

296

673

329

483

345

2.126

Arezzo

27

43

32

57

17

176

Firenze

113

133

50

81

46

423

Grosseto

5

9

19

18

7

58

Livorno

14

17

18

26

23

98

Lucca

28

47

37

37

23

172

Massa Carrara

9

20

9

19

8

65

Pisa

11

34

25

36

12

118

Pistoia

24

19

21

43

9

116

Prato

32

31

26

21

21

131

Siena

24

36

24

31

24

139

Totale Toscana

287

389

261

369

190

1.496

Perugia

38

59

39

66

20

222

Terni

11

14

14

20

7

66

Totale Umbria

49

73

53

86

27

288

Ancona

38

72

37

48

26

221

Ascoli Piceno

31

36

26

75

31

199

Macerata

21

41

26

50

21

159

Pesaro

20

39

33

42

18

152

Totale Marche

110

188

122

215

96

731

Frosinone

18

28

55

107

28

236

Latina

36

77

110

113

32

368

Rieti

4

10

20

26

5

65

Roma

180

476

312

450

292

1.710

Viterbo

26

27

29

42

8

132

Totale Lazio

264

618

526

738

365

2.511

Chieti

21

28

51

59

51

210

L'Aquila

17

25

26

45

21

134

Pescara

24

31

20

30

26

131

Teramo

7

36

31

48

37

159

Totale Abruzzo

69

120

128

182

135

634

Campobasso

9

18

35

41

14

117

Isernia

5

6

9

16

17

53

Totale Molise

14

24

44

57

31

170

Avellino

9

20

19

44

14

106

Benevento

2

3

3

23

27

58

Caserta

142

210

97

173

109

731

Napoli

366

346

290

343

343

1.688

Salerno

56

64

66

137

19

342

Totale Campania

575

643

475

720

512

2.925

Bari

179

203

187

213

290

1.072

Brindisi

18

41

34

66

55

214

Foggia

47

62

86

125

148

468

Lecce

20

57

60

80

36

253

Taranto

36

47

46

93

33

255

Totale Puglia

300

410

413

577

562

2.262

Matera

1

8

23

27

11

70

Potenza

15

40

62

53

33

203

Totale Basilicata

16

48

85

80

44

273

Catanzaro

1

20

36

63

7

127

Cosenza

10

15

44

81

13

163

Crotone

8

15

30

64

16

133

Reggio Calabria

25

57

71

105

11

269

Vibo Valentia

4

16

21

23

9

73

Totale Calabria

48

123

202

336

56

765

Agrigento

12

12

20

46

4

94

Caltanissetta

37

24

61

66

42

230

Catania

94

132

216

248

78

768

Enna

11

21

43

48

6

129

Messina

44

39

52

91

48

274

Palermo

123

155

311

251

160

1.000

Ragusa

48

74

38

77

41

278

Siracusa

61

43

28

110

28

270

Trapani

63

47

34

65

24

233

Totale Sicilia

493

547

803

1.002

431

3.276

Cagliari

31

27

64

167

9

298

Nuoro

5

18

45

121

31

220

Oristano

7

9

2

53

16

87

Sassari

33

70

44

145

49

341

Totale Sardegna

76

124

155

486

105

946

             

Totale complessivo

3.808

6.975

5.949

8.563

5.109

30.404


Scuola Materna

Scuola Elementare

Scuola Media Inferiore

Scuola Secondaria Secondo Grado


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