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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ufficio IX

NB: La presente sostituisce la Nota Prot n.10661 del 27 giugno us

Nota 7 luglio 2003

Prot. n. 11054

Oggetto: Esami abilitazione esercizio libere professioni agrotecnico, perito agrario, perito industriale e geometra - conguagli compensi a presidenti e commissari sessioni 2001 e 2002

Con nota n. 10661 del 27 giugno 2003 questa Direzione ha dettato istruzioni relative alla liquidazione definitiva dei compensi di cui all'oggetto per le sessioni 2001 e 2002. Poiché vengono formulate, telefonicamente, richieste di chiarimenti, si ritiene opportuno riproporre, qui di seguito, il contenuto della detta nota con integrazioni che tengono conto di quanto segnalato. Il testo che segue, quindi, sostituisce il precedente.


Con apposite note (n. 17758 del 23.10.01 per gli agrotecnici; n. 15422 del 3.10.01 per i periti agrari; n. 15424 del 3.10.01 per i periti industriali; n. 17342 del 18.10.01 per i geometri; per periti agrari ed industriali vedasi anche la nota integrativa n. 17722 del 23.10.01), questo Ufficio ha impartito istruzioni relative agli adempimenti connessi all'espletamento degli esami di Stato di cui all'oggetto, ivi comprese le indicazioni relative alla liquidazione, di competenza delle SS.LL., dei compensi in favore dei presidenti e dei commissari per la sessione 2001.

Successivamente, con nota n. 20457 del 29.11.01:
 

  • è stata disposta la sospensione della liquidazione dei compensi in argomento e dei relativi ordinativi non quietanzati, con invito a restare in attesa di ulteriori comunicazioni;

  • è stato detto che, nel caso in cui i compensi fossero stati già percepiti, occorreva che le SS.LL. notificassero con urgenza agli interessati, con atto la cui avvenuta ricezione fosse comprovabile, che l'amministrazione si riserva di effettuare conguagli, anche con eventuale, parziale recupero di somme a carico, in particolare, dei beneficiari del compenso aggiuntivo (estranei alle pubbliche amministrazioni), commisurato ai giorni di effettivo impegno, di un trentesimo dello stipendio mensile iniziale di un dipendente statale di posizione economica C2;

  • è stata confermata la liquidazione dei trattamenti di missione, in favore degli aventi diritto, come da disposizioni già impartite.

In seguito, in attesa di poter dettare istruzioni definitive, si è disposto, con nota n. 14358 del 31.7.02, che le SS.LL. provvedessero, nel modo che segue, alla liquidazione, in favore degli aventi titolo, dei compensi relativi alla sessione di esami 2001:
 

  • esatta determinazione delle somme in base alle istruzioni di cui alle sopra richiamate, apposite note (art. 5 L. n. 1378/56, come sostituito dall'art. 1 L. n. 1866/62);

  • esatta determinazione, altresì, delle somme in base al decreto 15.10.99 del MURST (G.U. n. 254 del 28.10.99), così calcolate:

     

    • Presidenti: 495,8 euro (art. 1, comma 1);

    • Commissari (docenti e professionisti): 413,17 euro (art. 1, comma 1);

    • Presidenti e commissari (compresi gli aggregati e gli aggiunti): il predetto compenso fisso è aumentato (art. 1, comma 2) di 1,29 euro per ogni candidato esaminato in relazione sia alle prove scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle prove orali (1,29 euro a candidato).

  • liquidazione, salvo conguaglio, in favore di ciascun interessato della minore delle due somme determinate come sopra.

Successivamente, con apposite note (n. 19316 del 5.11.02 per gli agrotecnici; n. 17970 del 16.10.02 per i periti agrari; n. 17972 del 16.10.02 per i periti industriali; n. 18317 del 21.10.02 per i geometri), questo Ufficio ha impartito istruzioni relative agli adempimenti connessi all'espletamento degli esami di Stato in argomento, ivi comprese le indicazioni, analoghe a quelle fornite a mezzo della detta nota del 31.7.02, relative alla liquidazione, di competenza delle SS.LL., dei compensi in favore dei presidenti e dei commissari per la sessione 2002.

Tutto ciò premesso, si comunica, ora, che il Consiglio di Stato, condividendo l'orientamento interpretativo di questa Amministrazione, si è espresso, con apposito parere reso dalla sezione seconda, nel senso che il decreto del Murst 15.10.99 trova applicazione anche per gli esami relativi ai periti agrari, periti industriali e geometri (agli agrotecnici per assimilazione).

Conseguentemente, con decreto 10 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia, è stata disciplinata come segue l'applicazione del detto decreto del Murst agli esami di abilitazione in argomento (ai quali non trova, invece, applicazione l'art. 2 del medesimo decreto).

COMPENSI

Compenso fisso (al lordo delle ritenute per legge):
 

  • Presidenti: 495,8 euro

  • Commissari (docenti e professionisti): 413,17 euro.

A coloro i quali non abbiano partecipato a tutte le sedute della commissione (presidenti e commissari sostituiti e subentranti; commissari aggregati ed aggiunti, nominati dai presidenti, rispettivamente, nelle sole commissioni per periti industriali e nelle commissioni nelle quali l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo, i quali partecipano alle operazioni d'esame relative ai soli candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina) il compenso fisso è dovuto in misura proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato.
Allo scopo, occorre rilevare, dai verbali, il numero totale delle sedute della commissione ed il numero delle sedute alle quali ciascun componente ha effettivamente partecipato. Colui il quale ha partecipato a tutte le sedute percepisce il compenso per intero. Colui il quale non ha partecipato a tutte le sedute percepisce il compenso in misura proporzionale (ad esempio, se un commissario ha partecipato a 5 sedute su di un totale di 20 percepisce 103,2925 euro (413,17 : 20 = X : 5).
La spesa massima totale, per compenso fisso e per commissione, è pari a 2.148,48 euro [495,8 + (413,17 x 4) 1.652,68]; a tale somma è da aggiungere quanto spettante ad eventuali commissari aggregati ed aggiunti.

Compenso aggiuntivo (al lordo delle ritenute per legge):
 

  • Presidenti e Commissari (compresi gli aggregati e gli aggiunti): il compenso fisso è aumentato per ogni candidato esaminato in relazione sia alle prove scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle prove orali fatte sostenere (1,29 euro a candidato).

Allo scopo, accertato il numero dei candidati per i quali sono state corrette entrambe le prove scritte ed il numero di candidati che hanno sostenuto la prova orale, occorre rilevare, dai verbali, il numero dei candidati per i quali ciascun componente di commissione ha fatto parte del collegio per la correzione di entrambe le prove scritte e per la prova orale (tale dato può variare in funzione sia delle sostituzioni e sia del fatto che i commissari aggregati ed aggiunti, come sopra detto, partecipano alle operazioni d'esame relative ai soli candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina).
Ad esempio, se un commissario ha fatto parte del collegio per la correzione di entrambe le prove scritte per 30 candidati e per la prova orale per 20 candidati, allo stesso spettano 64,5 euro [38,7 euro (30 x 1,29) + 25,8 euro (20 x 1,29)].

Occorre, quindi, procedere, limitatamente alle sessioni 2001 e 2002, alla liquidazione definitiva dei compensi, in base ai citati decreti 15.10.99 e 10.6.03, operando nel modo che segue:
 

  • verifica, per ciascun presidente e componente di commissione, relativa alla norma che ha trovato applicazione per la liquidazione provvisoria del compenso;

  • se la liquidazione è avvenuta in base al decreto del Murst, come da istruzioni impartite, questa resta confermata;

  • se la liquidazione è avvenuta, invece, in base all'art. 5 L. n. 1378/56, come sostituito dall'art. 1 L. n. 1866/62, occorre procedere, previo raffronto tra somma liquidata e somma dovuta, a conguaglio positivo (dare in favore degli aventi titolo) o negativo (recupero somme in relazione alla riserva, debitamente notificata, di cui sopra è cenno).


TRATTAMENTO DI MISSIONE

Si precisa che agli esami di abilitazione in argomento non trova applicazione l'art. 1, comma 3, del decreto del Murst, nel senso che la liquidazione del trattamento di missione resta effettuata in relazione alla qualifica rivestita (non si applica, in sostanza, la più elevata misura, unica per tutti, ivi contemplata).

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ufficio IX

Nota 27 giugno 2003

Prot. n. 10661

Oggetto: Esami abilitazione esercizio libere professioni agrotecnico, perito agrario, perito industriale e geometra - conguagli compensi a presidenti e commissari sessioni 2001 e 2002

Con apposite note (n. 17758 del 23.10.01 per gli agrotecnici; n. 15422 del 3.10.01 per i periti agrari; n. 15424 del 3.10.01 per i periti industriali; n. 17342 del 18.10.01 per i geometri; per periti agrari ed industriali vedasi anche la nota integrativa n. 17722 del 23.10.01), questo Ufficio ha impartito istruzioni relative agli adempimenti connessi all'espletamento degli esami di Stato di cui all'oggetto, ivi comprese le indicazioni relative alla liquidazione, di competenza delle SS.LL., dei compensi in favore dei presidenti e dei commissari per la sessione 2001.

Successivamente, con nota n. 20457 del 29.11.01:
- è stata disposta la sospensione della liquidazione dei compensi in argomento e dei relativi ordinativi non quietanzati, con invito a restare in attesa di ulteriori comunicazioni;
- è stato detto che, nel caso in cui i compensi fossero stati già percepiti, occorreva che le SS.LL. notificassero con urgenza agli interessati, con atto la cui avvenuta ricezione fosse comprovabile, che l'amministrazione si riserva di effettuare conguagli, anche con eventuale, parziale recupero di somme a carico, in particolare, dei beneficiari del compenso aggiuntivo (estranei alle pubbliche amministrazioni), commisurato ai giorni di effettivo impegno, di un trentesimo dello stipendio mensile iniziale di un dipendente statale di posizione economica C2;
- è stata confermata la liquidazione dei trattamenti di missione, in favore degli aventi diritto, come da disposizioni già impartite.

In seguito, in attesa di poter dettare istruzioni definitive, si è disposto, con nota n. 14358 del 31.7.02, che le SS.LL. provvedessero, nel modo che segue, alla liquidazione, in favore degli aventi titolo, dei compensi relativi alla sessione di esami 2001:

  • esatta determinazione delle somme in base alle istruzioni di cui alle sopra richiamate, apposite note (art. 5 L. n. 1378/56, come sostituito dall'art. 1 L. n. 1866/62);

  • esatta determinazione, altresì, delle somme in base al decreto 15.10.99 del MURST (G.U. n. 254 del 28.10.99), così calcolate:
    - Presidenti: 495,8 euro (art. 1, comma 1);
    - Commissari (docenti e professionisti): 413,17 euro (art. 1, comma 1);
    - Presidenti e commissari (compresi gli aggregati e gli aggiunti): il predetto compenso fisso è aumentato (art. 1, comma 2) di 1,29 euro per ogni candidato esaminato in relazione sia alle prove scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle prove orali (1,29 euro a candidato).

  • liquidazione, salvo conguaglio, in favore di ciascun interessato della minore delle due somme determinate come sopra.

Successivamente, con apposite note (n. 19316 del 5.11.02 per gli agrotecnici; n. 17970 del 16.10.02 per i periti agrari; n. 17972 del 16.10.02 per i periti industriali; n. 18317 del 21.10.02 per i geometri), questo Ufficio ha impartito istruzioni relative agli adempimenti connessi all'espletamento degli esami di Stato in argomento, ivi comprese le indicazioni, analoghe a quelle fornite a mezzo della detta nota del 31.7.02, relative alla liquidazione, di competenza delle SS.LL., dei compensi in favore dei presidenti e dei commissari per la sessione 2002.

Tutto ciò premesso, si comunica, ora, che il Consiglio di Stato, condividendo l'orientamento interpretativo di questa Amministrazione, si è espresso, con apposito parere reso dalla sezione seconda, nel senso che il decreto del Murst 15.10.99 trova applicazione anche per gli esami relativi ai periti agrari, periti industriali e geometri (agli agrotecnici per assimilazione).

Conseguentemente, con decreto 10 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia, è stata disciplinata come segue l'applicazione del detto decreto del Murst agli esami di abilitazione in argomento. Si precisa che a questi ultimi non trova, invece, applicazione l'art. 1, comma 3 (trattamento di missione) e l'art. 2 del decreto del Murst.

Compenso fisso (al lordo delle ritenute per legge):
Presidenti: 495,8 euro
Commissari (docenti e professionisti): 413,17 euro.
A coloro i quali non abbiano partecipato a tutte le sedute della commissione (presidenti e commissari sostituiti e subentranti; commissari aggregati nominati dai presidenti nelle commissioni per periti industriali; membri aggiunti nominati dai presidenti nelle commissioni nelle quali l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo) il compenso fisso è dovuto in misura proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato.

Compenso aggiuntivo (al lordo delle ritenute per legge):
Presidenti e Commissari (compresi gli aggregati e gli aggiunti): il compenso fisso è aumentato per ogni candidato esaminato in relazione sia alle prove scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle prove orali fatte sostenere (1,29 euro a candidato).

Occorre, quindi, procedere, limitatamente alle sessione 2001 e 2002, alla liquidazione definitiva dei compensi, in base ai citati decreti 15.10.99 e 10.6.03, operando nel modo che segue:
verifica, per ciascun presidente e componente di commissione, relativa alla norma che ha trovato applicazione per la liquidazione provvisoria del compenso;
se la liquidazione è avvenuta in base al decreto del Murst, come da istruzioni impartite, questa resta confermata;
se la liquidazione è avvenuta, invece, in base all'art. 5 L. n. 1378/56, come sostituito dall'art. 1 L. n. 1866/62, occorre procedere, previo raffronto tra somma liquidata e somma dovuta, a conguaglio positivo (dare in favore degli aventi titolo) o negativo (recupero somme in relazione alla riserva, debitamente notificata, di cui sopra è cenno).

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


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