Nota ARAN 23 marzo 2001

Oggetto: Eventuale incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Istituto e membro delle Rsu (rif. Nota del 16 marzo 2001 Prot. 9370/dm)

In relazione all'oggetto si significa che nell'Art. 9 della parte I dell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle Rsu si è ritenuto opportuno demandare la concreta individuazione delle situazioni di incompatibilità ivi indicate a ciascuna Amministrazione, non potendo l'Accordo prevederle in modo analitico a ragione delle peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.
Questa Agenzia, pur riconfermando la regola citata, al fine di fornire il proprio contributo interpretativo a codesto Dicastero ritiene che, nella fattispecie, non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10 del TU 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche.
Tale parere, se condiviso, potrà essere portato a conoscenza delle Istituzioni scolastiche da parte di codesto Ministero ai sensi del citato Art. 9 dell'Accordo 7 agosto 1998.

f.to Il Presidente Avv. Guido Fantoni


 

Lettera MPI 16 marzo 2001

prot. n. 9370/DM

Oggetto: Eventuale incompatibilità fra le funzioni di membro del Consiglio di Istituto e membro delle Rsu

In relazione alle osservazioni formulate con le note che si riscontrano, relative all'oggetto, si fa presente che la nota n. 124/2201 cui codeste Organizzazioni Sindacali fanno riferimento, è atto esclusivamente interno, inidoneo, ovviamente, a recare interpretazione o valutazione di norme pattizie.

Si fa inoltre presente che, anche in virtù di altri quesiti, è stato richiesto all'Aran, in data 5.3.2001, con nota n. 9076/DM, di formulare il proprio parere in merito.

Il capo di gabinetto


 

Le scriventi Segreterie Nazionali, premesso che il Ministero, Divisione III/II della Direzione Generale per l’Istruzione Classica, con nota prot. 124/2001 dell’8.02.01, ha comunicato all’Ufficio Legislativo e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico dell’Istituto "Santa Rosa da Viterbo" di Viterbo, che esiste incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio d’Istituto e membro delle Rsu, con la presente esprimono meraviglia e preoccupazione per gli atti che taluni uffici, come il caso menzionato in premessa, con motivazioni e prese di posizioni del tutto personali "dialogano" con i dirigenti delle istituzioni scolastiche fornendo risposte, peraltro anche scritte e che nel caso in questione sono anche errate, su materie sindacali che, come è noto, fanno riferimento ad accordi tra le parti e non possono in nessun caso essere oggetto di interpretazioni o, peggio, valutazioni di parte.

Pertanto, le scriventi Organizzazioni Sindacali nell’augurarsi che non si ripetano tali intromissioni chiedono la revoca immediata della nota di cui in premessa e sottolineano il fatto che una materia di tale delicatezza non può che avere un unico centro di responsabilità.

CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola

Roma, 28 febbraio 2001