Nota ARAN 12 febbraio 2001

Prot. 1977

Oggetto: Nota di chiarimenti in materia di relazioni sindacali (integrazione alla nota del 30 gennaio 2001 n. 1299)

In risposta ai numerosi quesiti sia, telefonici che scritti, pervenuti a questa Agenzia per ottenere pareri in merito alla corretta interpretazione di clausole relative alle materie inerenti le relazioni sindacali (RSU, permessi, delegazioni trattanti, etc..) si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

Quesiti posti da singoli dipendenti

In ordine a quesiti posti da singoli dipendenti si evidenzia che, come noto, questa Agenzia ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti sulle questioni formali e ripetitive, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet, mentre la gestione dei contratti collettivi rientra nella specifica attività, competenza e responsabilità delle singole amministrazioni nelle sue articolazioni (ad es. le Istituzioni scolastiche), cui unicamente i dipendenti devono rivolgersi per l'applicazione di clausole contrattuali o di altra normativa. Pertanto l'Aran non potrà dare riscontro a quesiti posti dai predetti dipendenti in quanto attinenti all'esercizio di una funzione che esula dalla competenza istituzionale dell'Agenzia. Si pregano i Dirigenti Scolastici cui la presente è indirizzata di dare la più ampia diffusione tra gli stessi dipendenti di quanto precisato.

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza – dlgs. 626/1994

L'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale all'art. 2, comma 5 prevedeva la stipulazione per ogni comparto di contrattazione di un accordo integrativo di quello generale finalizzato all'adattamento di quest'ultimo alle realtà operative dei singoli comparti. Tra le materie demandate alla lett. d) era previsto l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al dlgs. 626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla L. 300/1970. Poiché per il comparto scuola non è stato stipulato alcun accordo integrativo, la materia rimane regolata dal CCNQ stipulato il 10 luglio 1996 avente per oggetto le disposizioni demandate alla parte negoziale dal dlgs. 626/1994. Detto CCNQ, pubblicato nella G.U. 30 luglio 1996 è disponibile anche nel sito internet dell'Aran.

Delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica

L'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola prevede che la delegazione trattante di parte pubblica a livello di Istituzione scolastica sia composta dal Dirigente scolastico che, per svolgere il proprio compito, può avvalersi dell'assistenza del personale del proprio ufficio. Nessuna osservazione può, infatti, essere svolta da una delle parti sulle modalità di composizione della delegazione trattante dell'altra parte.

Sostituzione dell'incarico di eletto nelle RSU

L'art. 7 della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale prevede che in caso di dimissione di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale dell'Istituzione scolastica e ai lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna comunicazione all'Aran.


 

Nota ARAN 30 gennaio 2001

Prot. 1299

Oggetto: Insediamento e modalità di funzionamento delle RSU, delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica, diritto di Assemblea - note di chiarimento

In ordine all'oggetto sono pervenuti a questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, per ottenere chiarimenti circa le modalità di insediamento delle RSU, il loro funzionamento e la composizione della delegazione trattante a livello di singolo Istituto Scolastico.

Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:

- con la consegna del verbale elettorale all'Istituto scolastico da parte della Commissione elettorale si intende costituita la RSU che da tale momento può legittimamente operare. Non occorrono, pertanto, atti di recepimento da parte dell'Istituto Scolastico;

- sul funzionamento delle RSU l'art 8 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 stabilisce, come unica regola, che la stessa assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. Le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, nonché il funzionamento interno dell'organismo, sono eventualmente definite dalle medesime RSU con proprio regolamento interno, rispetto al quale le singole Istituzioni scolastiche non sono tenute ad alcun intervento né ad atti di recepimento, trattandosi di un atto endosindacale;

- le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate e ne acquisiscono tutte le competenze contrattuali (art. 5 Accordo Quadro 7 agosto 1998). Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU, le organizzazioni sindacali rappresentative e non, che hanno aderito al suddetto Accordo, hanno rinunciato formalmente alla costituzione delle RSA che, pertanto, non possono più operare. Al loro posto la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del predetto art. 10 consente la possibilità a tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo, quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali contemplate dalla clausola contrattuale (i terminali citati, pertanto, non vanno confusi con le RSA ai fini delle trattative decentrate);

- ai sensi dell'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto Scuola la delegazione trattante di parte sindacale a livello di Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, soggetti di pari dignità negoziale.

- le singole organizzazioni sindacali di categoria devono accreditare i propri dirigenti sindacali a norma dell'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 ed è diritto dell'Istituto scolastico chiedere formalmente l'accredito all'organizzazione interessata senza alcun intervento di merito sulla designazione effettuata;

- i rapporti tra le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto e le modalità con cui esse esprimono la propria volontà attengono all'organizzazione interna delle due componenti sindacali della delegazione trattante e non sono di competenza dell'Istituto scolastico;

- si precisa che nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere effettuata in tal senso, salvo la possibilità, attraverso protocolli locali, di regolare le reciproche relazioni sindacali in modo da rendere lo svolgimento delle trattative semplice e snello;

- gli artt. 2 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 7 agosto 1998 individuano chiaramente i soggetti titolati ad indire assemblee in orario di lavoro. Si precisa che le RSU sono soggetti titolati ad indire l'assemblea esclusivamente nel luogo di lavoro. Sempre ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU avrebbe potuto essere prevista dall'Accordo di comparto integrativo dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998, il quale, come noto, non è stato stipulato. Non trovano pertanto legittimazione forme di coordinamento tra le RSU in mancanza delle relative regole. Per tale motivo è privo di qualunque rilievo giuridico ai fini della fruizione delle prerogative sindacali (quali ad es. le assemblee ed i permessi alle RSU nei luoghi di lavoro) l'eventuale legittima scelta di qualche organizzazione sindacale di voler coordinare i propri eletti nella RSU;

- le regole per la distribuzione dei permessi sono contenute, in via generale, nell'art. 8 e seguenti del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, mentre, per quanto riguarda il monte, esso si calcola sulla base delle disposizioni speciali della scuola di cui all'art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000. La distribuzione del monte permessi all'interno delle RSU avviene su decisione delle stesse.