Circolare Ministeriale 12 novembre 1999, n. 272

Prot. n. 44351/BL

Oggetto: Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 - Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, artistiche, educative e distretti scolastici

L’anno finanziario 2000 rappresenta, per quel che riguarda la gestione delle risorse e del bilancio delle istituzioni scolastiche, l’anno in cui devono coesistere fonti normative tendenti gradualmente a sviluppare capacità di autorganizzazione per prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall’art. 21 della legge n. 59/97 e fonti normative ancora non rinnovate che sono alla base dell’ordinamento finanziario e contabile.

Le istruzioni che seguono, volte a disciplinare la compilazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2000 delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative, dei distretti scolastici, vanno quindi nella direzione di ricercare elementi di coerenza logica all’interno dell’attuale quadro legislativo, che consentano di armonizzare l’intera gestione amministrativo-didattico-finanziaria delle Scuole con gli obiettivi prefissati dalle stesse.

AVVERTENZE

Prima di passare ad illustrare le specifiche direttive, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla nuova struttura del bilancio di previsione 2000 delle Scuole, introdotta con la presente circolare, che, peraltro, anticipa, dove è possibile e in via sperimentale, alcune novità contenute nell’emanando "regolamento di contabilità" della Scuola dell’autonomia.

Il Mod. 1), valido per tutte le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, è stato elaborato per contenere tutti i possibili movimenti finanziari che interessano le istituzioni scolastiche. Tuttavia, per l’iscrizione di somme nelle varie articolazioni dei capitoli di entrata e di spesa riferiti al funzionamento amministrativo e didattico e al conto capitale, le scuole non dotate di personalità giuridica devono tenere conto delle prescrizioni normative previste dal D.I. del 28 maggio 1975 ;

- Il citato Mod. 1) presenta una struttura più snella e compatta, in quanto si è proceduto all’accorpamento di alcuni capitoli ed articoli (ferma restando la possibilità comunque di aumentarli da parte delle singole istituzioni scolastiche) per effetto dell’applicazione del CCNL-Scuola del 26.5.1999 e del relativo Contratto Integrativo Nazionale del 31.8.1999 e di quanto contenuto nel disegno di legge " Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2000", attualmente all’esame del Parlamento.

Per gli istituti comprensivi/verticalizzati di scuola materna, elementare e media e per gli istituti secondari superiori unificati (comprendenti cioè sezioni di scuola superiore di ordini diversi) è prevista una nuova modalità di gestione e di imputazione delle spese per supplenze, per funzionamento amministrativo e didattico, per compensi accessori e per IRAP, attribuendo a due "centri di responsabilità ministeriali" la competenza all’invio dei finanziamenti in questione - in analogia a quanto stabilito (Lett. circ. n. D13/1944 del 10.8.1999) per la spesa dei contratti relativi al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato liquidato dalle D.P.T. - secondo la seguente procedura:

I) - per quel che riguarda gli istituti comprensivi/verticalizzati di scuola materna, elementare e media, si dispone che l’imputazione della spesa dei contratti di lavoro dei supplenti brevi e saltuari, per il funzionamento amministrativo e didattico, per i compensi accessori al personale e per l’IRAP gravino sul "Centro di responsabilità Istruzione elementare". A decorrere, quindi, dall’esercizio finanziario 2000 a favore dei citati istituti comprensivi/verticalizzati, l’assegnazione ai provveditori agli studi delle citate risorse avverrà attraverso ordinativi tratti rispettivamente sui capp. 2082, 2131, 2087 e 2097 dello stato di previsione del Ministero della P.I. per l’anno 2000.

II) - Per quanto riguarda gli istituti secondari superiori unificati o comprendenti sezioni di scuola superiore di ordini diversi, si dispone che l’imputazione della spesa per i contratti di lavoro dei supplenti brevi e saltuari, per funzionamento amministrativo e didattico per i compensi accessori al personale e per l’IRAP gravi sul "Centro di responsabilità Istruzione Tecnica". Pertanto a decorrere dall’esercizio finanziario 2000 a favore dei citati istituti di istruzione secondaria superiore unificati o comprendenti sezioni di scuola superiore di ordine diverso, l’assegnazione delle risorse in questione avverrà attraverso ordinativi tratti rispettivamente sui capp. 3106, 3141, 3112 e 3116 dello stato di previsione del Ministero della P.I. per l’anno 2000.

- Le istituzioni scolastiche funzionanti dal 1.9.1999 debbono comprendere nel proprio bilancio di previsione 2000 anche le entrate e le spese relative al periodo 1.9.99 - 31.12.99 ;

- Si ricorda che, in base alle disposizioni contenute nella C.M. 138 del 4/4/96, le assegnazioni di provenienza statale sono disposte al lordo dei contributi a carico dello Stato per IRAP e INPS, e al netto dei contributi INPDAP e Fondo credito a carico dello Stato e a carico del dipendente. Al versamento dei contributi INPDAP e Fondo credito provvedono direttamente i competenti Uffici centrali del Ministero. Si rammenta che a tale procedura fa eccezione l’assegnazione delle risorse provenienti dalla legge 440/97 che, come noto, sono al lordo dei contributi previdenziali.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell’art. 21 del D.I 28 maggio 1975, la giunta esecutiva predispone il bilancio di previsione (Mod. 1) relativo all’anno finanziario 2000 e lo presenta ai rispettivi consigli, corredato della relazione illustrativa e della situazione finanziaria presunta al 31.12 1999.

Il consiglio dell’istituzione delibera il bilancio, da inviare - in duplice copia e con firme originali - per l’approvazione al provveditore agli studi, corredato della documentazione appresso specificata:

- Mod. 1 - Bilancio preventivo.

- Mod. 2 - Situazione finanziaria presunta al 31.12.1999.

- Mod. 2 bis - Riepilogo delle economie presunte con vincolo di destinazione iscritte al cap. 35 delle entrate quantificate alla data di predisposizione del bilancio.

- Relazione della giunta esecutiva illustrativa del bilancio nel suo complesso.

- Delibera del bilancio di previsione da parte del consiglio di circolo/istituto.

- Relazione dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e, ove esistenti, sui preventivi delle aziende agrarie e delle aziende speciali.

Resta comunque l’obbligo di inviare al provveditore agli studi entro il 15 gennaio 2000 la situazione finanziaria che effettivamente si è determinata al 31 dicembre precedente (Mod. 2) e il riepilogo delle somme definitive confluite nell’avanzo di amministrazione per le quali sussiste il vincolo di destinazione ( Mod. 2 bis).

In relazione al fatto che il bilancio di previsione viene deliberato prima della fine dell’anno finanziario e che, pertanto, non sono disponibili tutti gli elementi per la definitiva quantificazione delle economie con vincolo di destinazione, si rammenta che in sede di impostazione delle previsioni è consentito, con riferimento a queste ultime, iscrivere al cap. 35 delle entrate (prelevamento avanzo di amministrazione) esclusivamente le somme vincolate effettivamente quantificabili alla data di deliberazione del bilancio medesimo.

Per il reimpiego (nel nuovo esercizio finanziario) delle rimanenti economie vincolate - risultanti dal Mod. 2 bis allegato alla situazione finanziaria definitiva - e per il reimpiego delle economie "non finalizzate" è necessaria, qualora non fosse intervenuta la formale approvazione del documento previsionale da parte del provveditore agli studi entro i tempi utili per l’avvio del nuovo esercizio finanziario, la predisposizione di apposite "note di variazione" deliberate con le stesse modalità del bilancio di previsione. Dette note di variazione dovranno essere trasmesse al provveditore agli studi.

MODIFICHE ALLA STRUTTURA DEL BILANCIO :

In sostituzione degli attuali, sono allegati alla presente circolare i nuovi modelli da adottare per la redazione del bilancio di previsione per il 2000, i quali differiscono nelle seguenti parti :

MOD. 1 - Entrate

Catg. II/Entrate : "COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE"

A decorrere dall’esercizio finanziario 2000, gli articoli 1, 2 e 3 del cap. 2 delle entrate sono soppressi. In sostituzione degli stessi, vengono istituiti i sotto indicati capitoli e articoli nella parte entrate, che assumono la seguente nuova denominazione :

Cap. 2/1 : " Finanziamento per emolumenti netti, ritenute erariali e contributi previdenziali a carico del dipendente per supplenze brevi". La nuova denominazione consente la contabilizzazione unificata delle somme relative alla retribuzione fondamentale netta, alle ritenute erariali e ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente riferite alle supplenze brevi. La modifica è in linea con il contenuto della legge di bilancio dello Stato per l’anno 2000, che unifica in un unico capitolo ministeriale gli stanziamenti di cui sopra.

Cap. 2/2: "Finanziamento per somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti". La giustificazione a sostegno di detta modifica è identica a quella del paragrafo precedente. Il nuovo unico capitolo ministeriale concentra tutti gli stanziamenti dovuti a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) corrisposte ai dipendenti. Conseguentemente, a decorrere dall’ 1.1.2000, al nuovo cap 2/2 del bilancio delle scuole vanno contabilizzati tutti i finanziamenti necessari al pagamento dell’IRAP, sia per supplenze brevi e saltuarie che per compensi accessori.

Cap. 3 : "Finanziamento per compensi per tutti i tipi di esame, ......". Questo capitolo, senza articolazione, mantiene la stessa denominazione dell’attuale cap. 3/3;

Cap. 4 : "Finanziamento compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa". L’istituzione di questo capitolo, che sostituisce gli attuali capitoli 3/1, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, si è resa necessaria per l’applicazione del Contratto Integrativo Nazionale (CIN) del Comparto Scuola del 31.8.1999. Nel nuovo cap. 4 delle entrate (senza articolazione), vanno quindi iscritte, a decorrere dall’ 1.1.2000 le provviste finanziarie assegnate a carico degli ex cap. 3/1 (Finanziamento per ore eccedenti, limitatamente alla quota a carico della scuola) ; 3/2 (Finanziamento per gli IDEI, solo scuole di secondo grado) ; 4/2 (Finanziamento per indennità di direzione e di amministrazione, limitatamente alla quota a carico della scuola) ; 4/3 (Finanziamento fondo di istituto) e 4/4 (Finanziamento per indennità di funzioni superiori e di reggenza).

Nel medesimo capitolo 4 dell’entrata trovano collocazione anche le somme - previste dal CCNL Scuola del 26.5.1999 e dal Contratto integrativo Nazionale del 31.8.1999 - a titolo di indennità e compensi accessori per :

scuole collocate nelle aree a rischio (art. 4 - C.I.N. del 31.8.1999) ;

scuole collocate in aree a forte processo immigratorio (artt. 5 e 29 del CIN del 31.8.1999)

funzioni obiettivo (art. 37 - C.I.N. del 31.8.1999) ;

sviluppo della professione docente (art. 38 - C.I.N. del 31.8.1999) ;

valutazione dei capi di istituto (art. 41 - C.I.N. del 31.8.1999) ;

valorizzazione della professionalità del personale ATA (art. 50- C.I.N. del 31.8.1999).

E’ appena il caso di far rilevare che la creazione nel bilancio delle istituzioni scolastiche di capitoli unici in entrata e in uscita nei quali far confluire o far gravare indistintamente le provviste finanziarie o le spese per le diverse esigenze se, da una parte, consente maggiori spazi di flessibilità nell’utilizzo delle risorse stesse, dall’altro rende però necessario attivare, da parte delle singole scuole, specifici atti di amministrazione e schede contabili che consentano la dimostrazione dei diversi interventi finanziari operati in ossequio al principio della trasparenza e in considerazione di sicure e puntuali iniziative di monitoraggio da parte del Ministero.

A tal fine sarà cura di questo Ministero, in fase di assegnazione al provveditore agli studi delle risorse da introitare al Cap. 4, evidenziare per ciascun istituto retributivo accessorio sopra indicato lo specifico importo del relativo finanziamento. Analogamente opererà il provveditore agli studi nell’assegnare a ciascuna istituzione scolastica le somme da contabilizzare nel predetto Capitolo 4.

Catg. III/ Entrate : FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE E INIZIATIVE DI SPERIMENTAZIONE DIDATTICA METODOLOGICA.

L’attuale cap. 6 assume, a decorrere dall’ 1.1.2000, la seguente nuova denominazione : "Assegnazione per attività di formazione in servizio, di riqualificazione e riconversione professionale e di aggiornamento del personale, comprese quelle finalizzate a specifici istituti contrattuali". La nuova denominazione del capitolo consente la contabilizzazione delle diverse assegnazioni di risorse finanziarie, provenienti dai capitoli di bilancio statale iscritti ai vari centri di responsabilità ministeriali, per gli interventi di formazione e di aggiornamento del personale:

che svolge le funzioni obiettivo;

delle scuole collocate nelle aree a rischio e in quelle a forte processo immigratorio;

per riconversione e riqualificazione professionale, anche nel quadro della mobilità.

Resta confermato che non vanno iscritte al presente capitolo 6 le assegnazioni provenienti dalla legge 440/97 e riguardanti iniziative di formazione finalizzate all’arricchimento professionale in relazione a modifiche di ordinamento ( es : autonomia delle scuole, esame di Stato e obbligo scolastico), allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (es : saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle tecnologie, e alla valutazione degli esiti. Le predette provviste finanziarie della legge 440/97, di cui si riferisce più avanti, trovano iscrizione, come per il passato, in entrata al cap. 13 e in uscita al cap. 15.

I rimanenti capitoli e articoli della Categoria III mantengono l’attuale denominazione e finalizzazione

Catg. IV/Entrate : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Preliminarmente si desidera richiamare l’attenzione sul contenuto del D.P.R. 233/98 (in G.U. n. 164 del 16 luglio 1998), recante le norme per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge 59/97.

In particolare, l’art. 6 del citato DPR prevede tra l’altro che, a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e quindi dall’inizio dell’a.sc. 2000/2001, le dotazioni finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico (distinte in assegnazioni ordinarie e perequative) siano utilizzate da parte delle scuole senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite nelle stesse materie, alle regioni e agli enti locali con il decreto legislativo 112 del 31.3.1998.

In attesa quindi della nuova disciplina di assegnazione delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico di cui al citato art. 6, si procede per il momento ad adeguare la modulistica

di bilancio nella parte entrate - categoria IV - per recepire le modifiche introdotte dal CCNL-Scuola e dalla legge di bilancio dello Stato per il 2000 .

Il cap. 11 (Finanziamento per attrezzature tecniche, sussidi didattici necessari all’integrazione scolastica degli handicappati) è soppresso a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, a seguito della nuova collocazione degli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero per gli oneri di cui alla denominazione, in relazione ai criteri di classificazione economica della spesa. Il relativo quadro contabile in parola è trasferito pertanto dall’es. fin. 2000 al cap. 24 del Titolo II delle entrate.

Al fine di sconvolgere al minimo l’attuale numerazione, il cap. 11/1 (di nuova creazione) viene destinato, dall’1.1.2000 a contenere le somme per "Assegnazioni finalizzate al servizio di mensa gratuita per il personale docente". Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda esclusivamente il personale docente di scuola materna, elementare e media. La disciplina per l’individuazione di detto personale è contenuta nell’art. 46 del CCNL-Scuola del 26.5.1999 e nell’art. 39 del CIN del 31.8.1999.

Al cap. 11/2, anch’esso di nuova istituzione, vanno previste le somme assegnate per "Iniziative per l’educazione degli adulti e per l’attuazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore". Tenendo comunque distinte le somme contabilizzate nel presente capitolo, trovano qui collocazione sia i finanziamenti destinati ai Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti (O.M. 455/97) che quelli - esclusivamente per gli istituti di istruzione secondaria superiore - riguardanti l’attuazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui alla legge 17.5.1999, n. 144 (art. 69). Pertanto, vanno qui iscritti anche i fondi stanziati dalle Regioni e da altri soggetti pubblici e privati, la cui integrazione con quelli statali è prevista dalla direttiva n. 105 del 16.4.1999 (Azione amministrativa di Governo per l’anno 1999) e dalle circolari del Ministero del Lavoro n. 98/95 del 12.8.1995 (Suppl. ordin. n. 99 alla G.U. n. 188 del.12.18.95) e n. 101/97 del 17.7.1997 (G.U. n. 175 del 29.7.97).

Il cap. 13 assume la seguente nuova denominazione : "Finanziamento del Piano dell’Offerta Formativa - POF". In coerenza con quanto stabilito dalla direttiva 180/99 e dalla lettera circolare n. 194 del 4.8.1999, in questo capitolo vanno iscritte, almeno fino al 31.8.2000, i finanziamenti provenienti dalla legge 440/97 e finalizzati a sostenere tutte le spese indicate nel POF, comprese quelle:

per le iniziative di formazione riguardanti tutto il personale e legate direttamente al processo di sperimentazione dell’autonomia. Le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme sono riportate al punto 3 della lettera circolare n. 194/99 ;

per le iniziative di cui al DPR 567/96, come integrato e modificato dal DPR 156/99. Anche in questo caso le risorse finanziarie possono essere utilizzate per qualunque spesa necessaria alla realizzazione delle attività integrative e complementari degli studenti, inclusi l’acquisto di materiali e i compensi al personale della scuola ; possono essere altresì coperti gli oneri derivanti dalla realizzazione di iniziative attuate all’esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi ;

per i progetti speciali, di cui al punto 2 della direttiva 180/99. Si tratta in particolare di iniziative dell’Amministrazione centrale volti alla formazione nelle lingue comunitarie (cfr. CC.MM. nn. 160/99, 197/99. 217/.99), al potenziamento delle biblioteche scolastiche (C.M. n. 228 del 5.10.1999), alla valorizzazione della cultura musicale (C.M. n. 198 del 6.8.1999), allo sviluppo dell’educazione motoria fisica e sportiva ( nota ministeriale 4681 del 6.8.99). Attraverso le citate circolari sono state fornite specifiche indicazioni sui contenuti di tali progetti, sulle modalità di erogazione dei finanziamenti previsti per le scuole che avranno aderito.

Anche in questo caso, non appare superfluo far rilevare che il capitolo unico in entrata e il corrispondente capitolo unico in uscita nei quali contabilizzare indistintamente le provviste finanziarie assegnate e le correlate spese per le diverse esigenze se, da una parte, consente maggiori spazi di flessibilità nell’utilizzo delle risorse stesse, dall’altro rende però necessario attivare, da parte delle singole scuole, specifiche schede contabili che consentano la dimostrazione dei diversi interventi finanziari operati in considerazione sia del principio della trasparenza e sia di sicure e puntuali iniziative di monitoraggio da parte del Ministero.

I rimanenti capitoli della Categoria IV delle entrate mantengono l’attuale denominazione.

Titolo II/Entrate :FINANZIAMENTO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)

Il cap 24, a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario 2000 assume la seguente denominazione. "Finanziamenti del Ministero della P.I. ivi compresi i finanziamenti per attrezzature tecniche, sussidi didattici necessari per l’integrazione scolastica della persona handicappata".

MOD. 1 - SPESE

Titolo I - Catg. I : "SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO"

A decorrere dall’esercizio finanziario 2000, gli attuali capp. 1/1 e 1/2 delle spese assumono la seguente denominazione :

cap. 1/1 : "Spese per emolumenti netti, ritenute erariali e contributi previdenziali a carico del dipendente per supplenze brevi" ;

cap. 1/2: "Spese per somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti" .

Al pari dei corrispondenti capitoli delle entrate, la nuova denominazione dei due suddetti capitoli consente la contabilizzazione unificata rispettivamente delle spese relative alla retribuzione

fondamentale netta e alle ritenute erariali a carico del dipendente riferite alle supplenze brevi e delle spese per il pagamento dell’IRAP, sia per supplenze brevi e saltuarie che per compensi accessori corrisposti al personale.

L’attuale cap. 1/3, a decorrere dall’1.1.2000, è soppresso.

Gli attuali cap. 2/1 (spese ore eccedenti, etc.) e cap. 2/2 ( spese per IDEI, etc.) sono soppressi. A decorrere dall’anno 2000, il relativo quadro contabile confluisce per entrambe le spese nel nuovo cap. 3

Il cap. 2 sostituisce, a decorrere dal1’1.1.2000, l’attuale cap. 2/3: (Compensi per tutti i tipi di esame, etc.), mantenendo la stessa denominazione.

Il cap. 3 delle spese assume, con l’inizio del nuovo esercizio finanziario, la seguente denominazione "Spese per compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa". Il quadro contabile di riferimento è quello proveniente dalla soppressione degli attuali capitoli 3/1, 3/2, 3/3 e 3/4 delle spese.

A decorrere pertanto dall’1.1.2000, gravano sul nuovo cap. 3 le spese per compensi al personale :

per ore eccedenti, limitatamente alla quota a carico dell’istituzione scolastica ;

per gli IDEI nelle scuole di secondo grado;

per indennità di direzione e di amministrazione, limitatamente alla quota a carico dell’istituzione scolastica;

per il fondo dell’istituzione scolastica;

per indennità di funzioni superiori e di reggenza.

Nel medesimo capitolo 3 trovano collocazione anche le spese - previste dal CCNL Scuola del 26.5.1999 e dal Contratto integrativo Nazionale del 31.8.1999 - a titolo di indennità e compensi accessori per :

scuole collocate nelle aree a rischio (art. 4 - C.I.N. Scuola del 31.8.1999);

scuole collocate in aree a forte processo immigratorio (artt. 5 e 29 del CIN del 31.8.1999);

funzioni obiettivo (art. 37 - C.I.N. Scuola del 31.8.1999);

sviluppo della professione docente (art. 38 - C.I.N. Scuola del 31.8.1999);

valutazione dei capi di istituto (art. 41 - C.I.N. Scuola del 31.8.1999);

valorizzazione della professionalità del personale ATA (art. 50- C.I.N. Scuola del 31.8.1999).

Corre l’obbligo di far rilevare che l’istituzione del capitolo unico di spesa nel bilancio delle istituzioni scolastiche nel quale far gravare indistintamente le spese sostenute per le diverse esigenze sopra evidenziate se, da una parte, consente maggiori spazi di flessibilità nell’utilizzo delle risorse stesse, dall’altro rende però necessario attivare, da parte delle singole scuole, schede contabili che consentano la dimostrazione degli specifici interventi finanziari, in ossequio al principio della trasparenza e in considerazione di sicure e puntuali iniziative di monitoraggio da parte del Ministero.

L’attuale cap. 5 assume, a decorrere dall’1.1.2000, la seguente nuova denominazione : "Spese per attività di formazione in servizio, di riqualificazione e riconversione professionale e di aggiornamento del personale, comprese quelle finalizzate a specifici istituti contrattuali". La nuova denominazione del capitolo consente la contabilizzazione, così come il cap. 6 delle entrate, delle diverse spese sostenibili per gli interventi di formazione, riqualificazione e di aggiornamento del personale. Resta confermato che non vanno iscritte al presente capitolo 5 le spese sostenute con le risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/97 e riguardanti iniziative di formazione finalizzate all’arricchimento professionale in relazione a modifiche di ordinamento ( es : autonomia delle scuole,

esame di Stato e obbligo scolastico), allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (es : saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle tecnologie, e alla valutazione degli esiti. Le predette spese trovano iscrizione, come per il passato, al cap. 15.

I rimanenti capitoli e articoli della Categoria II delle spese mantengono la stessa denominazione e finalizzazione dell’attuale esercizio finanziario.

Ctg. III/SPESE : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

In questa categoria di spese, gli attuali capitoli ed articoli mantengono la stessa numerazione e denominazione ad eccezione dei seguenti :

il cap. 11/3 (di nuova creazione) viene destinato, dall’1.1.2000 a contenere le somme per "Spese finalizzate al servizio di mensa gratuita per il personale docente";

al cap. 11/4, anch’esso di nuova istituzione, dovranno essere iscritte le spese sostenute per "Iniziative per l’educazione degli adulti e per l’attuazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore" .

Il cap. 15 assume la seguente nuova denominazione : "Spese per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa - POF". In coerenza con quanto detto a proposito del corrispondente capitolo delle entrate, è possibile contabilizzare qui tutte le spese indicate nel POF, comprese quelle per le iniziative di formazione, per le iniziative di cui al DPR 567/96 e per i progetti speciali.

Anche in questo caso, corre l’obbligo di far rilevare che il capitolo unico in entrata e il corrispondente capitolo unico in uscita nei quali contabilizzare indistintamente le provviste finanziarie assegnate e le correlate spese per le diverse esigenze se, da una parte, consente maggiori spazi di flessibilità nell’utilizzo delle risorse stesse, dall’altro rende però necessario attivare, da parte delle singole scuole, specifiche schede contabili che consentano la dimostrazione dei diversi interventi finanziari operati. Ciò in considerazione sia del principio della trasparenza e sia di sicure e puntuali iniziative di monitoraggio da parte del Ministero.

I rimanenti capitoli della Categoria IV delle entrate mantengono l’attuale denominazione.

TITOLO II : SPESE IN CONTO CAPITALE

Il cap. 22, attualmente senza denominazione, assume dall’1.1.2000 la seguente denominazione : "Spese per attrezzature tecniche, sussidi didattici necessari all’integrazione scolastica degli handicappati".

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL BILANCIO

Preliminarmente si rammenta che :

1= Il bilancio di previsione costituisce il documento di legittimazione della gestione, in quanto determina, soprattutto per la spesa, i limiti entro i quali il consiglio di circolo, di istituto o di distretto e le rispettive giunte esecutive potranno operare durante l’esercizio;

2= le istituzioni scolastiche ed educative, nella programmazione dell’attività gestionale didattico-amministrativa facente capo al proprio bilancio, devono potersi basare sulla concreta possibilità di realizzare quel complesso di entrate indicate nel documento previsionale che permettono poi l’assunzione di impegni di spesa più propriamente concernenti la programmazione stessa;

3= prima di dare corso alle spese deliberate dal consiglio di circolo, di istituto o di distretto, va accertato che le deliberazioni non siano in contrasto con le vigenti disposizioni normative. Nel caso di deliberazioni di spesa ritenute irregolari o illegittime, va promosso il riesame da parte dell’organo collegiale. Per gli impegni disposti in eccedenza agli stanziamenti e che superano il limite delle maggiori entrate ovvero delle disponibilità realizzabili, rispondono personalmente i componenti del consiglio di circolo o di istituto e della rispettiva giunta esecutiva;

4= dopo una attenta valutazione delle effettive esigenze gestionali, le istituzioni scolastiche ed educative quantificheranno le previsioni di spesa, in relazione ed entro i limiti delle assegnazioni pervenute alle istituzioni scolastiche stesse. Pertanto in sede di approvazione del bilancio si pone l’esigenza della verifica della rispondenza delle relative impostazioni previsionali ai suindicati criteri.

5= l’azione di controllo sia da parte dei revisori dei conti, ove previsti, e sia dei Provveditori agli studi, deve riguardare oltre ai fondamentali adempimenti concernenti l’esame dei bilanci, anche l’esame degli atti di amministrazione della istituzione scolastica o del distretto sia sotto il profilo della legittimità che sotto quello della proficuità economico-finanziaria;

6= per assicurare una più incisiva azione di controllo da parte dei Provveditori agli studi, le scuole non dotate di personalità giuridica e i distretti procedono alla verifica della situazione di cassa, da effettuarsi a cadenza trimestrale, e la inviano ai rispettivi Provveditori agli studi, unitamente al documento di riscontro trimestrale dell’istituto di credito che svolge il servizio di cassa;

7= ai fini dell’esatta applicazione dell’art. 33 del D.I. 28.5.1975 concernente la gestione dei residui, si rammenta che non è consentita la contabilizzazione in conto resti del maggior accertamento o

impegno di un residuo (attivo o passivo) che si verifichi posteriormente alla scadenza dell’esercizio finanziario.

ENTRATE

Per quanto riguarda le formulazioni delle singole previsioni di bilancio di entrata si evidenzia che, ove le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado siano venute a conoscenza in forme ufficiali dei finanziamenti statali ad esse destinati, le corrispondenti previsioni di entrata vanno iscritte direttamente in bilancio nella fase iniziale. Se i finanziamenti di cui trattasi, invece, saranno oggetto di comunicazioni successive da parte dei Provveditori agli studi, le istituzioni scolastiche procederanno alle prescritte variazioni di bilancio.

Tuttavia, ferme restando le stesse dimensioni dell’istituzione scolastica rispetto all’esercizio finanziario 1999, preme porre in evidenza che in termini di competenza :

la previsione finanziaria da iscrivere ai capp. 2/1, 2/2 delle Entrate può essere pari all’ammontare degli impegni riferibili all’esercizio finanziario 1999. Subito dopo l’approvazione del bilancio dello Stato per l’anno 2000, sarà assegnato d’ufficio infatti ai provveditori agli studi un congruo acconto a livello provinciale, determinato sulla base della sequenza storica spese effettivamente sostenute dalle scuole ;

per quel che concerne la previsione finanziaria delle competenze accessorie di cui al CCNL- Scuola del 26.5.1999 e dal C.I.N. del 31.8.1999, si precisa che la provvista da iscrivere al cap. 4 delle entrate, è pari alla somma complessiva annuale di tutte le voci che compongono il monte finanziario per compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa. Anche in questo caso, il Ministero provvederà ad assegnare d’ufficio ai Provveditori agli Studi, immediatamente dopo l’approvazione del bilancio dello Stato per il 2000, un acconto pari all’incirca agli 8/12 del fabbisogno provinciale complessivo per l’anno 2000, riservandosi di avviare la rilevazione per l’assegnazione delle somme per il restante periodo dell’esercizio ;

per quel che riguarda l’appostazione delle previsioni di entrata relative al funzionamento amministrativo e didattico (cap.10), le istituzioni scolastiche quantificheranno le stesse in misura pari all’80% delle risorse riferibili al contributo ordinario e perequativo dell’esercizio finanziario 1999, salva diversa indicazione dei rispettivi Provveditori agli studi ;

per tutti gli altri trasferimenti di fondi ministeriali da contabilizzare nel bilancio delle istituzioni scolastiche, si assicura, compatibilmente con i tempi più utili, la pronta messa a disposizione dei Provveditori agli studi delle risorse finanziarie occorrenti ;

per le altre entrate autonome dell’istituzione scolastica, nonchè per quelle di provenienza non ministeriale, riferite a tutte le somme messe a disposizione dell’istituzione scolastica per spese di natura corrente, gli stanziamenti potranno essere indicati solo se quantificabili con certezza all’inizio dell’anno, ovvero in base ad atti formali di affidamento.

In relazione alle precedenti lettere a), b) e c), nel caso in cui l’istituzione scolastica abbia subito modifiche alla propria dimensione, a decorrere dall’1.9.1999, (es: riduzioni di classi, alunni, etc.) la previsione finanziaria da iscrivere ai rispettivi suddetti capitoli è ridotta in proporzione.

SPESE

Le spese comprendono: a) l’area delle spese obbligatorie per stipendi al personale supplente breve e saltuario, per assegni accessori al personale dipendente e relativi oneri riflessi, per imposte e tasse; b) l’area delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico; c) l’area delle spese per la realizzazione di progetti e programmi mirati; d) l’area delle spese in conto capitale; e) l’area delle spese dell’azienda agraria o speciale, ove esiste.

Salvo il regime delle entrate per trasferimenti a destinazione vincolata, le istituzioni scolastiche ed educative esplicano l’autonomia nella programmazione delle risorse acquisibili e nella loro destinazione all’assolvimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle decisioni deliberate in sede di approvazione del bilancio.

ISTITUTI DI EDUCAZIONE STATALI

Per ciò che riguarda i bilanci di previsione degli istituti di educazione statali (convitti nazionali, educandati femminili statali e convitti per sordomuti) si dispone che il cap. IV° dell’entrata assuma la seguente articolazione:

Art.1-: " Finanziamento per emolumenti netti, ritenute erariali e contributi previdenziali a carico del dipendente per supplenze brevi".

Art. 2: "Finanziamento per somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti".

Art. 4: "Compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa" ;

Art.5 - Assegnazioni per attività di formazione e aggiornamento del personale, comprese quelle finalizzate a specifici istituti contrattuali ;

Art.6 - Assegnazioni per progetti a finanziamento da parte di Organismi comunitari e internazionali ;

Art. 7 - Altre entrate.

Per automatica conseguenza, va modificata nel modo seguente l’articolazione del capitolo VII° della spesa:

Art.1-: " Spese per emolumenti netti, ritenute erariali e contributi previdenziali a carico del dipendente per supplenze brevi".

Art. 2: "Spese per somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti".

Art. 4: "Spese per Compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa" ;

Art.5 - Spese per attività di formazione e aggiornamento del personale, comprese quelle finalizzate a specifici istituti contrattuali ;

Art.6 - Spese per progetti a finanziamento da parte di Organismi comunitari e internazionali ;

Art. 7-Spese per feste e ricorrenze varie ;

Art. 8 - Spese casuali.

ISTITUZIONI SCOLASTICHE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA

Ferme restando le competenze della Regione Siciliana in materia di funzionamento scolastico, lo schema di bilancio di previsione dovrà essere opportunamente adattato, in modo da salvaguardare la separazione nella gestione delle risorse finanziarie di provenienza statale da quelle regionali.

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La presente circolare - predisposta d’intesa con il Gruppo di lavoro interdirezionale ed emanata con l’assenso dei Capi degli Uffici centrali interessati - è possibile "scaricarla" completa di allegati dal sito INTRANET del Ministero P.I.

Tuttavia, i Provveditori agli studi sono pregati di riprodurla e trasmetterla con la massima urgenza a tutte le istituzioni scolastiche, educative e ai distretti scolastici dipendenti, per gli adempimenti di competenza.


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